Cassazione Penale, Sentenza n. 05442/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP del 10/07/2025 che disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca a carico di beni intestati alla resistente per mancanza di motivazione sul periculum in mora. Il Procuratore ha dedotto che il GIP aveva invece adeguatamente motivato, anche per relationem richiamando la richiesta cautelare del PM (con indicazioni su gravi indizi a carico di Vetrano, fenomeni di fittizia intestazione di beni, profitti da narcotraffico, utilizzo di jammer e altri elementi che giustificano il pericolo di dispersione dei beni), e che il Tribunale del riesame aveva errato nel ritenere la motivazione inesistente e nell'impedire un'integrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla legittimità della motivazione per relationem (tre condizioni: riferimento a un atto legittimo e congruamente motivato; dimostrazione che il giudice ha conosciuto e meditato le ragioni richiamate; atto di riferimento conosciuto o ostensibile al momento utile) e ha ritenuto che, nel caso concreto, il GIP aveva fornito motivazione sul periculum in mora richiamando la richiesta del PM. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale di riesame è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., affinché il riesame riconsideri la sussistenza del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in presenza di periculum in mora; nella motivazione il GIP ha fatto riferimento a questa previsione come titolo della misura cautelare reale.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla validità del provvedimento cautelare: la carenza motivazionale in punto periculum in mora è stata in precedenti pronunce considerata causa di radicale nullità, ma la Corte ha verificato qui l'effettiva presenza di motivazione per relationem.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Norma collegata al regime delle impugnazioni cautelari reali e alla rilevanza della motivazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che, in mancanza totale di motivazione, impedisce l'integrazione da parte del giudice del riesame.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento: la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi di tale comma.
Sezioni Unite, 21/06/2000 (Primavera)
Principio sulla legittimità della motivazione per relationem: valida a condizione che 1) faccia riferimento a un atto legittimo e congruamente motivato; 2) dimostri che il giudice ha preso cognizione e meditato le ragioni richiamate; 3) l'atto richiamato sia conoscibile o ostensibile al momento utile.
Sez. 3, n. 3038 del 2024 (Emme)
Pronuncia che aveva affermato l'impossibilità per il tribunale del riesame di integrare una motivazione del tutto mancante in punto periculum in mora, considerandola causa di radicale nullità; la Corte qui distingue il caso perché ha ravvisato la motivazione per relationem nel provvedimento del GIP.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammessa se ricorrono le tre condizioni indicate dalle Sezioni Unite: riferimento a un atto legittimo e congruamente motivato; prova che il giudice ha valutato quelle ragioni; atto richiamato conoscibile o ostensibile al momento utile.
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il profilo del periculum in mora deve essere specificamente affrontato: elementi tipici che possono giustificarlo sono trasferimenti fittizi di beni, intestazioni a terzi, tentativi di elusione delle misure ablative e segnali che gli indagati conoscono i rischi investigativi (es. utilizzo di jammer, avvisi di intercettazioni).
- Se la motivazione sul periculum è del tutto mancante il tribunale del riesame non può sanarla e il provvedimento rischia la nullità; se invece il GIP ha rinviato alla richiesta del PM e ha dimostrato di condividerne le argomentazioni, il riesame deve valutare il merito e non può limitarsi ad annullare per presunta carenza formale.
- Per il terzo interessato (es. proprietario formale dei beni) è fondamentale documentare la reale titolarità e fornire elementi che contraddicano l'esistenza di collegamenti fittizi con l'indagato, perché la sussistenza del periculum incide direttamente sull'anticipazione dell'effetto ablativo.
- In sede di impugnazione in Cassazione si verifica sia la correttezza dell'applicazione dei principi relativi alla motivazione per relationem sia la sussistenza effettiva della motivazione stessa: un annullamento in istruttoria potrà essere riformato se emerge che la motivazione esisteva e doveva essere rimessa al riesame di merito.
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