Cassazione Penale, Sentenza n. 08408/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare in carcere disposta a fini estradizionali verso la Turchia per l'esecuzione di pena definitiva (13 anni e 8 mesi per rapina aggravata e lesioni). Denuncia: 1) violazione del diritto di difesa per mancata notifica e traduzione degli atti in lingua turca; 2) violazione dell'art. 715 c.p.p. e difetto di valutazione delle prove difensive che dimostrerebbero la regolare presenza in Italia, l'assenza di collegamenti criminali e l'insussistenza del pericolo di fuga (il permesso di soggiorno era scaduto per cause burocratiche non imputabili al Gumus). Sostiene inoltre che la Corte d'appello non ha dato adeguato peso ai documenti comprovanti lavoro e domicilio in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: la censura sulla mancata traduzione è generica e reiterativa di un motivo già ritenuto inammissibile nella sentenza n. 39 del 30/12/2025; la censura sulla inesistenza dei presupposti per la misura cautelare non è ammissibile in Cassazione, salvo vizi di motivazione assoluti o 'apparenti' tali da rendere il ragionamento del giudice incomprensibile, ma la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta effettiva e congrua (ha valorizzato la irregolare presenza in Italia come elemento di probabilità di fuga). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende; disposizione di rinvio per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 715, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
È citato come norma che regola le istanze cautelari: la difesa aveva invocato la violazione di tale norma per presunta inosservanza delle produzioni documentali; la Corte non ha ritenuto sussistente un errore formale tale da rendere la decisione non motivata
art. 719, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione nel rito cautelare è ammesso solo per violazione di legge, limitando l'esame degli eventuali vizi di motivazione a quelli radicali o 'apparenti'
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che impone, in caso di inammissibilità, la condanna del proponente alle spese e all'onere pecuniario (Cassa delle ammende); applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti successivi alla decisione, come disposto dalla sentenza
Giurisprudenza - Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692
Richiamata per il principio che la motivazione è censurabile in Cassazione solo se del tutto assente o 'apparentemente' viziata in modo radicale
Corte Costituzionale - sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Citata a fondamento dell'applicazione delle spese e della somma a carico del ricorrente in caso di inammissibilità non colposa
Cassazione - sentenza n. 39 del 30/12/2025
sentenza n. 39 del 30 dicembre 2025 (depositata il 2 gennaio)
Decisione precedente che aveva già annullato con rinvio una analoga ordinanza; la Corte segnala che doglianze già dichiarate inammissibili non possono essere riproposte genericamente
Massime di principio
- In materia cautelare estradizionale la Corte di cassazione è parzialmente limitata: può intervenire per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente radicali da rendere incomprensibile la decisione; contestazioni meramente critiche o non strutturate sono inammissibili
- La mancata traduzione degli atti deve essere dedotta con specificità probatoria: una censura generica sul mancato recepimento della lingua del detenuto è insufficiente per ottenere l'annullamento in Cassazione
- La valutazione del pericolo di fuga può fondarsi sull'elemento fattuale della irregolare presenza dello straniero nel territorio (es. permesso scaduto); tale elemento, se concrete e non manifestamente illogiche, è idoneo a giustificare la misura cautelare
- Argomentazioni già esaminate e ritenute inconsistente in pronunce immediate devono essere riformulate con nuovi elementi; la mera reiterazione di motivi già dichiarati inammissibili conduce all'inammissibilità del ricorso
- Se la motivazione del giudice di merito risulta effettiva, coerente e non contraddittoria, Cassazione non interventirà sulla valutazione del merito salvo casi di errore di diritto
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), soprattutto quando le doglianze risultano manifestamente inconsistenti
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