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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'indulto alle pene per i reati di ricettazione di assegni bancari sostenendo che la data di consumazione dei reati era incerta. Nella denuncia la persona offesa aveva indicato lo smarrimento dei titoli in tempo e luogo imprecisati, e i libretti erano stati rilasciati entro il 2005; pertanto, secondo Giorgetti, in caso di ragionevole incertezza sul tempus commissi delicti doveva ritenersi favorevole al reo la datazione piu' risalente compatibile con il riconoscimento del beneficio (cioè anteriore al 2 maggio 2006, termine previsto dall'art. 1, comma 1, L. 31 luglio 2006 n. 241).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio che, nella fase di cognizione, in caso di incertezza sulla data del reato il giudice deve preferire la data piu' risalente se compatibile con il beneficio; tuttavia ha precisato che in sede esecutiva il giudice non puo' modificare il giudicato e non puo' rivedere elementi essenziali della sentenza (quali, di regola, la data del reato) né valutare nuovamente le prove già decise nella fase di cognizione. Solo se il capo d'imputazione e la sentenza non indicano la data con precisione e con chiari riferimenti fattuali, e la questione puo' essere rilevata solo in esecuzione, il giudice dell'esecuzione può esaminare gli atti per desumere la data effettiva; nel caso concreto invece le date contestate erano state indicate e ritenute e il condannato non aveva prospettato elementi idonei a retrodatare utilmente la consumazione. Conseguentemente il diniego dell'indulto rimane confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 1

    data limite per il riconoscimento del beneficio: 2 maggio 2006

    Il beneficio (indulto) era subordinato alla commissione del reato entro il 2 maggio 2006; la Corte ha ritenuto che, trovandosi la controversia in sede esecutiva, non fosse possibile modificare la data del reato accertata nel giudicato per rendere applicabile l'indulto

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Articolo invocato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione

  • Principio giurisprudenziale sulla valutazione del "tempus commissi delicti"

    In sede di cognizione, in caso di incertezza sulla data del reato il giudice deve risolvere il dubbio a favore dell'imputato collocando la consumazione alla data plausibile piu' risalente; tuttavia tale principio non autorizza il giudice dell'esecuzione a rimettere in discussione il giudicato o a rinnovare la valutazione delle prove già decise

Massime di principio

  • Se la data di commissione del reato è cruciale per ottenere benefici (amnistia/indulto), la contestazione e l'apporto di prove devono essere svolti e, se necessario, impugnati nella fase di cognizione: il giudice dell'esecuzione non è luogo ordinario per modificare il giudicato.
  • In sede di cognizione, sussiste un principio favorevole all'imputato: in caso di ragionevole incertezza sul "tempus commissi delicti" si deve attribuire la data piu' risalente compatibile con il beneficio; ma questo beneficio probatorio non si applica automaticamente in esecuzione se la data è stata già accertata nel giudicato.
  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire solo se sia verificata la doppia condizione: a) il capo d'imputazione e la sentenza non indicano la data del fatto in modo preciso e con chiari riferimenti fattuali; b) la questione circa la data non poteva essere affrontata in sede di cognizione e risulti rilevabile solo in esecuzione.
  • Se si ritiene che nel processo di cognizione vi sia stata un'errata determinazione del periodo di consumazione del reato, il rimedio è l'impugnazione della sentenza (appeal) e non la contestazione in sede esecutiva.
  • Per massimizzare le chance di ottenere benefici temporali, raccogliere fin da subito prove documentali o testimoniali che possano collocare la consumazione del reato entro il termine utile e farle valere tempestivamente nel processo principale.

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