Cassazione Penale, Sentenza n. 383/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barozzi ha patteggiato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. una pena detentiva di anni due; il GIP ha tuttavia irrogato anche pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare (tre anni). Il ricorrente ha censurato la legittimità di quelle pene accessorie alla luce del divieto previsto dall'art. 445 c.p.p. per i patteggiamenti fino a due anni e, in via subordinata, ha lamentato carenza di motivazione sulla dosimetria delle sanzioni accessorie in relazione ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p. e alla sentenza n. 222/2018 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo ritenendo illegale l'applicazione delle pene accessorie. Ha dichiarato che il patteggiamento con pena detentiva non superiore a due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie previste per reati fallimentari e che l'art. 216 l.f. non costituisce norma speciale prevalente rispetto all'art. 445 c.p.p. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, eliminandole. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento; nel caso concreto il ricorrente ha ottenuto una pena concordata ai sensi di tale norma pari a due anni di reclusione.
comma 1-ter (introdotto dall'art.1, comma 4, lett. e) legge 9 gennaio 2019, n.3)
Prevede che non possano essere applicate le pene accessorie interdittive e inabilitative a chi abbia patteggiato pena non superiore a due anni, salvo specifiche eccezioni espressamente indicate (limitate e riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione). La Corte ha ritenuto applicabile tale divieto anche ai casi di bancarotta di cui all'art.216 l.f.
Prevede pene accessorie per la bancarotta fraudolenta; la Corte ha stabilito che tale norma non prevale sull'art. 445 c.p.p. e quindi non legittima l'irrogazione di pene accessorie in caso di patteggiamento fino a due anni.
Citato in giurisprudenza come confronto (bancarotta semplice): anche per tale fattispecie la disciplina premiale/processuale dell'art.445 è ritenuta prevalente sull'applicazione di pene accessorie nel patteggiamento breve.
sentenza Corte costituzionale n. 222 del 2018
Ha imposto un obbligo motivazionale più stringente per la graduazione delle pene accessorie (necessità di indicare i motivi e i parametri di riferimento), principio rilevante ma assorbito nel caso per via dell'annullamento delle pene accessorie illegittime.
Sezioni Unite Cassazione, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)
Afferma i criteri per l'annullamento senza rinvio: la Cassazione può eliminare una statuizione illegittima senza rinviare se il rinvio è superfluo e la decisione può essere resa con gli elementi già acquisiti; applicato per rimuovere le pene accessorie.
Massime di principio
- Se il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) comporta una pena detentiva non superiore a due anni, in linea generale non possono essere applicate le pene accessorie interdittive e inabilitative a norma dell'art. 445 c.p.p., salvo le eccezioni espressamente previste dal comma 1-ter.
- Le disposizioni speciali previste in norme sostanziali (es. art. 216 l.f. per la bancarotta) non prevalgono automaticamente sulla disciplina processuale premiale: occorre verificare se il legislatore ha espressamente derogato al divieto processuale.
- Se il giudice ha irrogato pene accessorie in violazione dell'art. 445, tali pene sono illegali e la Cassazione può annullarle senza rinvio quando il caso non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- Qualora le pene accessorie siano legittimamente applicabili, il giudice deve motivare la loro dosimetria indicando i parametri e i criteri valutativi (artt. 132 e 133 c.p.) in conformità alle indicazioni della Corte costituzionale (sent. n. 222/2018).
- In situazioni simili è fondamentale verificare l'esistenza delle eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, e distinguere tra pene obbligatorie previste dalla norma sostanziale e l'incidenza della disciplina processuale sul patteggiamento.
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