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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18420/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, definito il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti. Con il ricorso ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di dosimetria della pena, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; b) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 c.p. e all'art. 62-bis c.p. Il ricorso non conteneva censure sulla formazione del consenso al concordato, sulla volontà della parte di aderirvi, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, ma contestava esclusivamente la pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza emessa a seguito di concordato in appello e rinuncia ai motivi, non sono proponibili doglianze relative a motivi rinunciati né censure sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha inoltre escluso l'ammissibilità della censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante collegata alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, perché la questione era già proponibile in appello e non risulta dedotta con motivi aggiunti o in sede di conclusioni. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sulla pena, salvo che la sanzione sia illegale.

  • art. 62, comma primo, n. 4 c.p.

    L'assenza di riconoscimento dell'attenuante dedotta non è censurabile in cassazione quando la relativa questione era già proponibile in appello e non è stata tempestivamente prospettata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere fatto valere in cassazione nel caso in esame, perché attiene a una questione rinunciata o comunque non dedotta tempestivamente nel concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nel principio giurisprudenziale citato: nel ricorso contro sentenza da concordato in appello non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti propri del rito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 2024

    La Corte osserva che la questione derivante da tale decisione era già proponibile in appello; se non dedotta tempestivamente, non può essere introdotta per la prima volta con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; restano precluse le censure sui motivi rinunciati.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena sono inammissibili se non si traducono nell'illegalità della sanzione, cioè se la pena irrogata resta entro i limiti edittali e corrisponde al tipo di pena previsto dalla legge.
  • Le questioni nuove o già proponibili in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, neppure quando si invochi un sopravvenuto orientamento della Corte costituzionale, se la parte avrebbe potuto prospettarle tempestivamente nel giudizio di merito.
  • Nel concordato in appello, il mancato riconoscimento di attenuanti o il diverso trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione quando discendono dall'accordo raggiunto tra le parti e non integrano violazioni di legge in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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