Cassazione Penale, Sentenza n. 40495/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna emesse dalla Corte d'Appello di Torino (date indicate: 27/03/2013 e 07/12/2022). Il Tribunale di Ivrea aveva rigettato l'istanza sostenendo che la pena relativa alla prima sentenza era già stata interamente espaiata, e quindi la continuazione non sarebbe applicabile. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva errata applicazione di legge e carenze motivazionali, evidenziando che anche se una pena fosse stata estinta, il riconoscimento della continuazione può produrre effetti favorevoli (es. defalcazione della pena già scontata e conseguente diminuzione della pena residua).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricordato il principio secondo cui l'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione per il reato per il quale è stata condonata la pena. Ha precisato che il giudice dell'esecuzione deve valutare l'effettività dell'interesse dell'istante (senza che l'istanza costituisca un'azione di impugnazione) e che il Tribunale di Ivrea ha erroneamente applicato la legge nel rigettare l'istanza senza valutare tale interesse. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Ivrea per un nuovo esame alla luce del principio enunciato.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Il Tribunale dovrà valutare l'effettività dell'interesse dell'istante al riconoscimento della continuazione anche tenendo conto del divieto/limiti previsti dall'art. 657, comma 4; comunque l'estinzione della pena non esclude di per sé l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione
Massime di principio
- L'estinzione o l'espiazione di una pena non elimina automaticamente la legittimazione del condannato a chiedere il riconoscimento della continuazione: può sussistere un interesse concreto per ottenere effetti favorevoli su altre condanne.
- In sede esecutiva il giudice deve valutare l'effettività dell'interesse del richiedente; il rigetto senza valutazione motivata costituisce errore di diritto.
- La domanda di riconoscimento della continuazione non assume natura di impugnazione e va esaminata dal giudice dell'esecuzione in termini di interesse e vantaggio pratico per il richiedente.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe documentare e motivare il beneficio concreto derivante dalla continuazione (calcoli del cumulo e della defalcazione, certificati di espiazione, ecc.) per agevolare la valutazione del giudice dell'esecuzione.
- In caso di motivazione illogica o omissiva da parte del giudice dell'esecuzione, il rimedio corretto è l'impugnazione davanti alla Corte di legittimità con richiesta di annullamento e rinvio per nuovo esame.
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