Cassazione Penale, Sentenza n. 44266/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'estensione dell'estradizione/cons consegna dalla Spagna all'Italia: inizialmente era stato consegnato per reati di omicidio e detenzione di armi (per i quali poi fu assolto) mentre l'ordine di esecuzione comprendeva anche il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.; sosteneva che l'estensione della consegna era avvenuta con procedura irregolare e senza che fosse stato sentito (violazione del contraddittorio), che l'estensione avrebbe richiesto una nuova domanda di estradizione dato che la precedente era venuta meno dopo l'assoluzione, e che al momento dell'estensione egli si trovava in Italia non spontaneamente ma costretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sulla regolarità dell'estradizione e sull'estensione della consegna erano già state esaminate dalle Sezioni Unite (sent. Sez. U. n. 30769/2012) le quali hanno affermato che il mandato di arresto europeo e i provvedimenti di estensione della consegna non sono impugnabili nell'ordinamento interno e che eventuali vizi debbono essere fatti valere nello Stato richiesto secondo il suo ordinamento. Inoltre la Corte ha ricordato che la clausola di specialità e le relative eccezioni non possono essere rimesse in sede di esecuzione mediante incidente quando già dedotte o decidere in sede di cognizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in via equitativa indicata in dispositivo (non specificata nel testo fornito).
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo e procedura di consegna)
artt. 28, 29, 30, 32 e 26
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il mandato di arresto europeo e i provvedimenti di estensione della consegna non sono impugnabili davanti agli organi dell'ordinamento interno; i vizi relativi a tali provvedimenti possono essere fatti valere soltanto nello Stato richiesto, secondo le relative regole interne
Costituzione
Richiamata ma interpretata alla luce del principio delle Sezioni Unite: l'esistenza di rimedi costituzionali non implica che i provvedimenti di MAE/estensione possano essere impugnati in via interna quando il legislatore e la giurisprudenza li sottraggono a tale sindacato
Richiamato come norma di impugnabilità ma la Corte ha ritenuto che non si applica per rendere impugnabili i provvedimenti di MAE/estensione nell'ordinamento interno
Norma sostanziale che individua il reato per cui il ricorrente è stato poi condannato; la questione dell'estradizione/estensione era finalizzata a consentire il processo per tale reato
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- I provvedimenti di emissione del mandato di arresto europeo e quelli di estensione della consegna non sono impugnabili davanti agli organi della giurisdizione interna: eventuali vizi devono essere fatti valere nello Stato che ha concesso la consegna, secondo il suo ordinamento
- La clausola di specialità e le relative eccezioni, una volta decise o non eccepite in sede di cognizione, non possono essere riaperte in sede di esecuzione tramite incidente; la sentenza penale resta efficace e non annullabile in questa sede
- Se si contesta la regolarità della procedura di estensione della consegna (ad es. per mancanza del contraddittorio), il rimedio efficace normalmente è quello previsto dallo Stato che ha concesso l'estensione (lo Stato richiesto), non la riapertura del giudizio in Italia
- L'estensione della consegna è prevista quando l'interessato si trova già nel territorio dello Stato richiedente in esecuzione di un precedente titolo; in tali ipotesi la giurisprudenza ritiene che il contraddittorio nello Stato che concede l'estensione non sia sempre necessario
- In casi simili conviene valutare tempestivamente i rimedi disponibili nello Stato che ha operato la consegna/estensione (ricorsi o opposizioni secondo l'ordinamento locale), perché le questioni sollevate possono diventare preclusive in sede di esecuzione nello Stato di origine
- Nei procedimenti esecutivi è possibile la condanna alle spese e ad ammende ex art. 616 c.p.p. quando il ricorso è dichiarato inammissibile
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