Cassazione Penale, Sentenza n. 42519/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, nonostante richiesta difensiva adeguatamente circostanziata; ulteriori censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e ha rinviato al Giudice di pace di Rimini per nuovo giudizio su quel punto. I restanti motivi (attenuanti e pena) sono stati assorbiti e devono essere riesaminati, se del caso, dal giudice di rinvio. È stabilito che, trattandosi di accertamento sulla particolare tenuità, il giudice di rinvio non potrà dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
prevede che il Giudice di pace possa chiudere il procedimento quando il fatto risulti di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato e tale da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale
configura un potere-dovere discrezionale del giudice; se la sua applicabilità è stata invocata dall'interessato, il mancato esercizio richiede esplicita motivazione; il silenzio su tale richiesta giustifica l'annullamento con rinvio
art. 13, comma 5.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
trasgressione delle misure disposte a carico dello straniero espulso, nelle more del concesso termine per la partenza volontaria
norma che incrimina la violazione delle misure di espulsione; resta applicabile ma l'omissione del giudice nell'esaminare la tenuità del fatto può portare alla rinnovazione dell'accertamento
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18/12/2020, n. 176)
prevede la possibilità di svolgere il giudizio di cassazione a trattazione scritta
il giudizio di cassazione si è svolto con procedimento scritto ai sensi della norma
Massime di principio
- Se la difesa invoca espressamente la causa di improcedibilità per particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. 274/2000, il giudice è tenuto a valutare e motivare esplicitamente l'accoglimento o il rigetto; il silenzio è motivo di cassazione con rinvio
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è discrezionale, ma vincolata all'obbligo motivazionale quando sollecitata dalla parte
- In caso di annullamento limitato alla verifica della particolare tenuità, il giudice di rinvio deve riesaminare anche le questioni collegabili (es. attenuanti e dosimetria), ma non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a seguito del rinvio su tale punto
- Fatti come l'ottemperanza all'intimazione di lasciare il territorio nazionale e l'assenza di reingresso sono elementi che possono rafforzare la tesi della particolare tenuità, ma la valutazione rimane rimessa al giudice e deve essere adeguatamente motivata
- Le questioni procedurali (es. modalità di svolgimento del giudizio di cassazione) non incidono sul dovere del giudice di merito di motivare sulla rilevanza della particolare tenuità quando richiesta
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