Cassazione Penale, Ordinanza n. 01736/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p.; conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello di Roma del 21/06/2024. Il ricorso non contiene un esame di merito dei capi di imputazione, perché viene dichiarato inammissibile in limine per un vizio formale: è stato presentato dalla parte personalmente e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. La Corte richiama il principio per cui è irrilevante l'autenticazione della firma o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato/delega al deposito, poiché l'atto impugnatorio resta personale e deve essere sottoscritto dal difensore abilitato.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma ... dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è un atto che non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale; la mancanza comporta inammissibilità.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, inclusa la sanzione in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
È richiamata come fonte della riformulazione dell'art. 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito non valgono a sanare il difetto di legittimazione alla sottoscrizione del ricorso.
- La natura personale dell'atto di impugnazione non consente di attribuire al difensore la titolarità dell'atto mediante sole formalità accessorie, se manca la sottoscrizione richiesta dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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