Cassazione Penale, Ordinanza n. 02580/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo fosse diretto soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e che la deduzione di travisamento fosse priva di autosufficienza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda un imputato ritenuto responsabile nei giudizi di merito per il porto di coltelli fuori dalla propria abitazione. Con un unico motivo egli deduceva, in sostanza, che la valutazione probatoria dei giudici di merito sarebbe stata errata e che la sua spiegazione circa il possesso di uno dei coltelli, resa immediatamente ai Carabinieri, non sarebbe stata adeguatamente considerata. La Corte rileva però che la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la censura di travisamento della prova è formulata senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, perché non trascrive né allega integralmente l'atto probatorio richiamato.
Norme richiamate
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la conseguenza economica prevista dalla disciplina processuale, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
La censura di travisamento della prova e di rivalutazione del materiale istruttorio viene ricondotta ai limiti del sindacato di legittimità sul ricorso per cassazione, che non consente una nuova valutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una terza valutazione del merito, chiedendo alla Corte una nuova ponderazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Il sindacato sulla motivazione può investire soltanto la sua tenuta logico-giuridica e il rispetto dei criteri legali di valutazione della prova, non la rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi.
- La deduzione di travisamento della prova deve essere sorretta da un ricorso autosufficiente: il vizio non può essere prospettato senza riportare o allegare il contenuto dell'atto o del dato probatorio asseritamente travisato.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una contestazione meramente fattuale o non osserva i requisiti minimi di specificità e autosufficienza, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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