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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41821/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per traffico illecito di rifiuti speciali (pannelli fotovoltaici) e autoriciclaggio, sostenendo: (i) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato di traffico illecito organizzato di rifiuti perché il suo ruolo sarebbe limitato a un arco temporale di circa quattro mesi e alla sola fase finale (esportazione) senza prova di un'organizzazione o di un'abitualità e senza prova di aver effettivamente acquisito ingenti quantitativi; (ii) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo perché non sarebbe provata la consapevolezza che i pannelli fossero rifiuti (egli credeva di trattare apparecchiature usate commerciabili); (iii) violazione dell'art. 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio) perché, secondo il ricorrente, la condotta ascritta coincide con il reato di traffico illecito di rifiuti e non sussisterebbe la necessaria dissimulazione successiva né una soluzione di continuità tra reato presupposto e autoriciclaggio, con conseguente duplice ponderazione del medesimo fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Quanto ai punti principali: (1) il motivo relativo all'elemento oggettivo è stato ritenuto generico e reiterativo; la Corte ha richiamato le intercettazioni che dimostrano l'acquisto da parte del Sarraj di ingenti forniture di pannelli e la sua disponibilità a ricevere rifiuti poliuretanici per smaltimento abusivo, sufficiente a provare il concorso nel traffico illecito di rifiuti anche se il contributo si riferiva a una fase specifica dell'attività. (2) Il motivo relativo all'elemento soggettivo è stato ritenuto inammissibile perché non dedotto in appello; la Corte però osserva comunque che dalle conversazioni emerge la consapevolezza dell'imputato sulla natura di rifiuto, anche perché la controparte si occupava di smaltimento rifiuti. (3) Il motivo sull'autoriciclaggio, esaminato ex officio, è stato ritenuto infondato: la Corte ricorda che la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del reato presupposto, e che la vendita/immissione sul mercato di beni provento del reato costituisce attività economica idonea a integrare l'autoriciclaggio. Nel caso specifico la successiva rivendita ed esportazione dei pannelli corredati di false certificazioni integra l'autoriciclaggio e non è mera sovrapposizione con il reato di traffico illecito di rifiuti. Conseguentemente il ricorso viene respinto e la condanna confermata, con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • articolo 452 quaterdecies cod. pen. (traffico illecito di rifiuti)

    La norma comprende condotte alternative come ricezione, cessione ed esportazione di rifiuti; nel concorso di persone non è richiesta la realizzazione di tutta la condotta tipica da parte di ciascun concorrente, ma è sufficiente un consapevole contributo all'attività illecita. La Corte ha ritenuto che l'acquisto e la commercializzazione di pannelli destinati allo smaltimento integrino tale fattispecie in concorso.

  • articolo 453 quaterdecies cod. pen. (menzione presente nel provvedimento)

    Citato nel testo del ricorso (con possibile variazione numerica rispetto ad altra richiamata 452 quaterdecies); comunque la vicenda riguarda il reato di traffico illecito di rifiuti e le relative qualificazioni in sede di concorso.

  • articolo 648 ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    Per integrare l'autoriciclaggio è necessaria una condotta dissimulatoria successiva al reato presupposto; la vendita/immissione nel mercato di beni provento del reato è attività economica idonea a dissimulare la provenienza illecita e può integrare l'autoriciclaggio. La Corte ha ritenuto che la rivendita ed esportazione con false certificazioni costituiscano autorelevance di autoriciclaggio.

Massime di principio

  • In casi di concorso in reati complessi è sufficiente un contributo consapevole anche se limitato a una fase del traffico (es. acquisto o esportazione); non è necessario che ogni concorrente abbia organizzato l'intera attività.
  • La consapevolezza della natura di rifiuto può essere desunta dal contesto delle comunicazioni e dal rapporto con operatori che svolgono abitualmente attività di smaltimento; conversazioni intercettate che evidenziano acquisti ingenti e modalità di pagamento possono essere prova della consapevolezza.
  • L'autoriciclaggio richiede una fase dissimulatoria successiva al reato presupposto: la mera coincidenza temporale o materiale può escluderlo, ma la vendita/immissione sul mercato con documentazione falsa e finalità di occultamento della provenienza illecita è idonea a integrare l'autoriciclaggio.
  • Questioni non sollevate tempestivamente in appello possono essere ritenute inammissibili in Cassazione; tuttavia la Corte può esaminare ex officio questioni di qualificazione giuridica rilevanti.
  • Le intercettazioni e gli elementi indiziari che mostrano abitudinarietà o ingenti quantitativi possono consolidare la configurazione del reato di traffico illecito di rifiuti e sostenere anche la qualificazione successiva come autoriciclaggio.

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