Cassazione Civile, Ordinanza n. 17871/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 emesso dal Comune in relazione al 100% del valore di un'area qualificata dal piano regolatore generale come edificabile in zona CC6 e CC11. La società contribuente ha sostenuto che la CTR avesse errato nel ritenere l'area imponibile al 100% solo perché edificabile secondo il PRG, senza esaminare la delibera della giunta comunale n. 189 del 31 dicembre 2002, che prevedeva per aree analoghe un abbattimento del 50% del valore imponibile quando mancava lo strumento attuativo comunale e non vi era immediata edificabilità. Con l'unico motivo di ricorso, la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1994, nonché omessa o apparente motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse affrontato la questione decisiva dell'incidenza della mancata approvazione degli strumenti attuativi sul valore imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che dalla sentenza impugnata emergeva l'omesso esame della questione sollevata sin dal primo grado circa l'applicabilità della delibera comunale del 2002 e dell'abbattimento del 50% del valore. La CTR si era limitata ad affermare che l'area era edificabile secondo il PRG, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi, senza spiegare perché si potesse prescindere da tali strumenti nonostante la specifica delibera richiamata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1994, n. 504
La qualifica di area edificabile ai fini ICI non esaurisce da sola la questione del valore imponibile quando la parte deduca l'incidenza di atti comunali e della mancata adozione di strumenti attuativi sul concreto abbattimento del valore.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve confrontarsi con la questione decisiva dedotta dalla parte e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla edificabilità del terreno.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È censurabile l'omesso esame della questione decisiva relativa all'applicabilità dell'abbattimento del valore e alla necessità degli strumenti attuativi.
Massime di principio
- Nel contenzioso ICI sulle aree edificabili, il giudice di merito deve esaminare specificamente le allegazioni del contribuente relative a delibere comunali o criteri amministrativi che incidano sulla determinazione del valore imponibile.
- La sola classificazione urbanistica del terreno come edificabile non giustifica automaticamente l'imposizione nella misura massima del valore, se siano dedotti elementi normativi o amministrativi che prevedano riduzioni in assenza di strumenti attuativi.
- La motivazione della sentenza è viziata quando non dia conto delle ragioni per cui viene esclusa la rilevanza di un atto amministrativo comunale dedotto come decisivo ai fini della quantificazione del tributo.
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