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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39808/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: (1) carenza o apparente motivazione perché la Corte non avrebbe dato adeguata risposta alle contraddizioni e imprecisioni del narrato delle persone offese (date e somme), che renderebbero inintelligibile la determinazione delle somme mutuate e degli interessi praticati (capo 1); (2) identiche censure relative al capo 3, con incertezza sull'importo mutuato (450 o 500 euro) e sul tasso praticato; (3) nullità per mancata corrispondenza fra fatto contestato e fatto ritenuto, poiché la Corte avrebbe riconosciuto responsabilità per un importo diverso rispetto a quello originariamente contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del terzo motivo e per assoluto difetto di specificità dei primi due, rilevando che le censure sollecitavano una rinnovata valutazione del merito vietata alla legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione di merito effettiva, logica e coerente: il racconto delle persone offese è stato valutato complessivamente attendibile e corroborato da elementi documentali (memoria del cellulare dell'imputato); le contraddizioni formali non intaccano il nucleo centrale del narrato; la differenza numeraria (450 vs 500 euro) è irrilevante rispetto alla natura usuraria dell'accordo. Il ricorso è quindi respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso e per indicare la struttura delle doglianze proposte in cassazione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Predisposizione richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o difetto di specificità

  • art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norme indicate come base procedurale per il vizio di motivazione e per i limiti del sindacato di legittimità in punto di motivazione e travisamento della prova

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto; la Corte ha ritenuto che la lieve discrepanza numerica non comporti una violazione del principio quando il nucleo essenziale dell'addebito rimane lo stesso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna a pagare euro 3.000

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata quale parametro interpretativo in materia di applicazione della Cassa delle ammende e dei criteri per la determinazione dell'importo in presenza di profili di colpa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono un diverso apprezzamento delle prove già valutate in fatto sono inammissibili.
  • Per essere ammissibili, i motivi devono confrontarsi in modo diretto e specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'assenza di tale correlazione determina l'inammissibilità.
  • La motivazione è considerata adeguata se è effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e compatibile con gli atti processuali; giudizi di merito non manifestamente illogici non possono essere censurati in cassazione.
  • Contraddizioni formali nelle dichiarazioni delle persone offese (imprecisioni di date o somme) non inficiano automaticamente l'attendibilità se il nucleo centrale del racconto è coerente e, preferibilmente, corroborato da elementi documentali.
  • Piccole discrepanze numerarie (es. 450 vs 500 euro) sono spesso ritenute irrilevanti rispetto all'identità essenziale del fatto illecito; la violazione dell'art. 521 sussiste solo se la variazione comporta una trasformazione sostanziale dell'addebito che impedisce la difesa.
  • Presentare ricorsi con argomentazioni focalizzate solo su contestazioni generiche della persuasività della prova espone al rischio di condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa

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