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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07143/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla mancata applicazione del minimo edittale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo: lamentava che, per il reato di truffa, non fosse stato applicato il minimo edittale di pena. La doglianza attaccava quindi esclusivamente il trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza l'erroneità della determinazione della pena base e della sua graduazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura è non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e nella specie la motivazione sul punto era ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La norma individua il reato oggetto della condanna impugnata; il ricorso non metteva in discussione la configurazione del reato, ma solo il trattamento sanzionatorio applicato per tale fattispecie.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita entro i limiti edittali e secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere compiuta in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, e la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Massime di principio

  • La censura che investe solo la quantificazione della pena, senza dedurre violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, è in linea di massima non consentita in sede di legittimità quando la pena è stata determinata dal giudice di merito nel rispetto dei criteri legali.
  • La scelta della pena base e la sua graduazione, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice richiama in modo congruo gli elementi di fatto ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'argomentazione analitica particolarmente estesa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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