Sentenza del 08/08/2024 n. 22515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania n. 630/5/2022, che aveva annullato integralmente l’accertamento IMU 2016. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 1, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 e l’omesso esame di fatti decisivi. In particolare, ha sostenuto che la soggettività passiva IMU dipende dalla proprietà o dalla titolarità di un diritto reale, non dalla mera disponibilità materiale del bene; che i lotti 1, 6, 9 e 10 erano stati trasferiti al Consorzio con decreto ministeriale del 2 luglio 1999 dopo la revoca delle precedenti assegnazioni; e che per i lotti 9 e 10 non erano stati proposti specifici motivi di impugnazione. Ha inoltre contestato che le curatele fallimentari delle società assegnatarie potessero essere considerate soggetti passivi IMU. Per il lotto 1, il preliminare di vendita con Conditalia era stato risolto e non aveva trasferito un diritto reale; per il lotto 6, il Consorzio aveva assunto l’obbligo di pagare gli oneri riferiti al periodo precedente alla vendita del 3 giugno 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune e cassato la sentenza della C.T.R., rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Ha chiarito che il possesso rilevante ai fini IMU non coincide con la mera disponibilità o detenzione qualificata: occorre la proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento. La C.T.R. aveva quindi errato nel ritenere sufficiente la disponibilità dei beni da parte delle società assegnatarie o delle curatele, senza individuare il titolo giuridico del trasferimento, e non aveva esaminato adeguatamente elementi decisivi, compresa la posizione dei lotti 9 e 10 e l’assenza di specifiche contestazioni su di essi. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando questi principi, valutare anche le questioni rimaste assorbite, tra cui l’eccezione di esenzione, e regolare le spese del giudizio di legittimità. La sentenza non definisce in via definitiva la debenza dell’IMU per ciascun lotto.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Va premesso che la nozione di "possesso" (richiamata ai fini della definizione del presupposto d'imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile.
Ai fini dell’imposta, è soggetto passivo chi è proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento. La mera detenzione qualificata o disponibilità materiale, anche quando comporti l’utilizzo del bene o la percezione dei suoi redditi, non è sufficiente.
Art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ne consegue, ad esempio, che non può ritenersi soggetto passivo dell'imposta il promissario acquirente (anche sulla base di un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati), quale mero detentore qualificato del bene, essendo diversamente tenuto al pagamento dell'imposta il proprietario dell'immobile compromesso in vendita.
Il promissario acquirente che abbia soltanto la detenzione del bene, anche in presenza di un preliminare con effetti anticipati, non diventa per questo soggetto passivo IMU: l’obbligo resta a carico del proprietario, salvo che sia stato trasferito un diritto reale.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La norma è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione, con cui il Comune ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha accolto il ricorso per l’erronea individuazione del possesso rilevante e per la mancata adeguata valutazione degli elementi decisivi.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto passivo IMU non basta verificare chi occupi, utilizzi o amministri di fatto l’immobile: occorre accertare chi ne sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento nel periodo d’imposta.
- L’assegnazione di un lotto può fondare l’obbligo tributario solo se attribuisce un diritto reale, come il diritto di superficie, e se tale attribuzione è rimasta efficace nel periodo considerato. La sola assegnazione o disponibilità materiale non è automaticamente sufficiente.
- Un preliminare di vendita, anche accompagnato dall’immissione anticipata nel godimento, non trasferisce di per sé la soggettività passiva IMU. Occorre verificare se e quando sia stato effettivamente trasferito un diritto reale.
- Il fallimento dell’assegnatario e la disponibilità del bene da parte della curatela non comportano, da soli, il trasferimento della soggettività passiva: va individuato il titolo giuridico reale che fonderebbe tale trasferimento.
- Nel giudizio tributario, la decisione sulla soggettività passiva deve confrontarsi con i titoli di proprietà o di costituzione dei diritti reali e con la posizione di ciascun immobile; affermazioni generiche sulla disponibilità o sul possesso di terzi non sono sufficienti.
- La cassazione con rinvio per errata applicazione dei criteri di soggettività passiva non equivale a una decisione definitiva sull’imposta dovuta: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e le questioni rimaste assorbite.
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