Cassazione Civile, Ordinanza n. 33470/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il committente aveva convenuto in giudizio la società di ingegneria e il professionista deducendo l’inesatto adempimento dell’incarico di progettazione, sul proprio terreno, di un impianto fotovoltaico e della direzione lavori. Lamentava che, a lavori ultimati, l’impianto sconfinasse nel fondo confinante per circa 20 metri a causa di un errore nel calcolo dei confini reali dell’area di proprietà, chiedendo il risarcimento delle spese necessarie per rimuovere e ricollocare le strutture e dei pretesi ulteriori danni da lucro cessante. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva invece ritenuto sussistente l’inesatto adempimento ma aveva escluso la prova del danno, osservando che il pregiudizio era stato allegato come danno emergente già sostenuto per lo spostamento dell’impianto, ma non era stato documentato con fatture, bonifici, assegni o estratti conto, né poteva supplirvi una consulenza tecnica d’ufficio esplorativa o una liquidazione equitativa. Con il ricorso per cassazione il committente deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere la Corte d’appello ignorato il computo metrico estimativo e per avere erroneamente ritenuto non provato il danno; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la mancata nomina di c.t.u. ai fini della quantificazione; 3) violazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c. per il diniego della liquidazione equitativa; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per la condanna alle spese e per la loro quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto e della prova, e comunque la Corte territoriale aveva correttamente posto l’accento sull’assenza di prova documentale del danno emergente dedotto in citazione. Ha escluso che potesse fondare il ricorso la deduzione, proposta per la prima volta in cassazione, dell’asserito errore materiale sull’avvenuto spostamento dell’impianto; ha rilevato inoltre che, anche a voler considerare eseguiti i lavori dopo le preclusioni istruttorie, la parte avrebbe dovuto dimostrare costi e entità del danno con gli ordinari mezzi di prova, eventualmente chiedendo la rimessione in termini e producendo i documenti in appello nei limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile, perché il giudice di merito aveva motivato in modo conforme alla giurisprudenza sul divieto di consulenze esplorative, essendo la prova del danno nella piena disponibilità della parte. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell’esistenza del danno e la difficoltà o impossibilità di provarne il preciso ammontare, profili insindacabili se congruamente motivati dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato pure dichiarato inammissibile: la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il criterio della soccombenza va valutato sull’esito complessivo della lite e la quantificazione era rimasta entro lo scaglione di riferimento. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato il prudente apprezzamento; non è ammessa la mera critica al cattivo esercizio della valutazione della prova.
Richiamato in relazione alla responsabilità per inesatto adempimento dell’incarico professionale.
Richiamato quale parametro del danno risarcibile in caso di inadempimento.
La liquidazione equitativa è ammissibile solo se il danno esiste ed è impossibile o molto difficile provarne il preciso ammontare; non può supplire alla mancata prova del danno stesso.
Richiamato come norma sulla valutazione del danno aquiliano, applicabile anche al caso trattato in tema di responsabilità e risarcimento.
Il criterio della soccombenza va riferito all’esito finale della lite; la condanna alle spese della parte totalmente soccombente è corretta.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sul mancato esercizio della facoltà.
In appello non sono ammissibili nuove prove o nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
I motivi sono scrutinati nei limiti propri della violazione di legge e del vizio di omesso esame di fatto decisivo, senza poter trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio sul fatto.
La decisione è stata resa in camera di consiglio nel rito accelerato previsto da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce per il risarcimento del danno da inesatto adempimento deve provare sia l’esistenza del pregiudizio sia, quando il danno è dedotto come danno emergente già sostenuto, l’effettivo esborso mediante idonea documentazione; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del materiale probatorio.
- La deduzione di violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova o attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta censurare il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alla totale mancanza di prova su fatti che rientrano nella disponibilità della parte, poiché il divieto di indagini esplorative cade solo quando l’accertamento richieda necessariamente speciali cognizioni tecniche su fatti già allegati e dimostrabili.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone sempre la prova dell’an debeatur e può operare solo quando sia impossibile o particolarmente difficile la prova del quantum; non è uno strumento per colmare la mancata dimostrazione del danno o dei suoi costi.
- In appello non è consentita la produzione tardiva di documenti o prove se non nei limiti dell’art. 345 c.p.c. e solo ove la parte dimostri la non imputabilità della precedente omissione.
- La compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e il criterio della soccombenza va valutato sull’esito complessivo e finale della controversia, non sul fatto che uno dei capi della motivazione sia stato accolto o condiviso in una fase intermedia.
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