Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo del DAP avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto. La controversia riguardava la legittimità della disposizione, adottata per il periodo dell'emergenza sanitaria, che aveva autorizzato il detenuto 41-bis a svolgere i colloqui tramite video-collegamento; il ricorso deduceva violazioni di legge rispetto a tale autorizzazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché la misura autorizzativa era stata disposta "per il tempo dell'emergenza sanitaria" e lo stato di emergenza si è estinto il 31/03/2022 (art. 1, comma 1, decreto-legge 24/12/2021, n. 221, convertito dalla legge 18/02/2022, n. 11), l'eventuale annullamento non avrebbe più effetti concreti. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese processuali, per la natura della parte ricorrente e il contenuto della decisione
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354
Riferimento al regime detentivo speciale; la sentenza prende atto che il detenuto era sottoposto a tale regime e che le misure autorizzative (video-colloqui) erano deroghe temporanee connesse all'emergenza sanitaria
art. 1, comma 1, decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11
stato di emergenza sanitaria durato fino al 31 marzo 2022
Conclude che la cessazione dello stato di emergenza ha fatto venire meno l'efficacia della disposizione che autorizzava i colloqui in video-chiamata "per il tempo dell'emergenza sanitaria", determinando la sopravvenuta carenza di interesse
Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011 (Rv. 251694) e Sez. U. n. 42 del 12/12/1995 (Rv. 203093-01)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a fondamento del principio secondo cui il ricorso è inammissibile se manca un concreto e attuale interesse all'accoglimento
Sez. U. n. 3775 del 21/12/2017 (dep. 2018, Rv. 271650-01)
Richiamata in relazione alla decisione di non pronunciare sulle spese processuali, valutando la natura della parte ricorrente e il contenuto della decisione
Massime di principio
- Un provvedimento autorizzativo limitato "per il tempo dell'emergenza" cessa di produrre effetti alla scadenza dello stato di emergenza: le impugnazioni che mirano esclusivamente a revocare tale provvedimento possono diventare prive di interesse
- La Cassazione verifica l'esistenza di un interesse concreto e attuale: in sua mancanza dichiara il ricorso inammissibile senza entrare nel merito
- Quando la pronuncia richiesta non può più avere effetti pratici, i giudici evitano decisioni meramente teoriche o accademiche
- Nei casi di misure temporanee adottate in contesti emergenziali (es. deroghe per colloqui in video), chi intende contestarle deve agire tempestivamente o chiedere misure cautelari che garantiscano l'utilità della decisione in caso di accoglimento
- Sulle spese processuali il giudice può astenersi dal decidere quando la natura della parte e il contenuto della decisione rendono inappropriata una statuizione
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