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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42562/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo del Ministero avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto (23/06/2020) che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 presentato da PESCE Antonino, sottoposto al regime 41-bis, il quale si era lamentato della lesione del diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto e detenzione di apparecchi per la lettura di compact disk (CD) e dei relativi lettori, sostenendo che tale divieto arrecava grave pregiudizio e una ingiustificata disparità di trattamento. Il Ministero denunciava violazione di legge (art. 40 DPR n. 230/2000, artt. 41-bis e 87 ord. pen.) e vizio della motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza della Sez.1 (n. 43484/2021 e n. 29819/2021) secondo la quale è legittimo il diniego dell'amministrazione penitenziaria all'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di CD musicali e relativi lettori quando, per l'impatto sull'organizzazione dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile garantire la messa in sicurezza di tali dispositivi e supporti. Ha inoltre stabilito che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto all'uso dei CD, deve accertare se il loro impiego comporterebbe oneri inesigibili per l'Amministrazione tali da giustificare il diniego. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio conforme al principio indicato.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 35-bis

    Norma invocata come base per il reclamo del detenuto relativo a restrizioni su beni e dispositivi; la Corte richiama che il diritto all'uso di dispositivi non è assoluto e va valutato alla luce delle esigenze di sicurezza e organizzative dell'istituto

  • DPR n. 230 del 2000, art. 40

    Richiamato dal ricorrente per censurare il provvedimento; interpretato in combinato con le disposizioni dell'ordinamento penitenziario come riferito all'organizzazione interna e alle misure di sicurezza che possono giustificare limitazioni all'introduzione di supporti e dispositivi

  • ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Il regime differenziato 41-bis autorizza misure restrittive mirate a prevenire pericoli per la sicurezza; la Corte conferma che, in tale regime, l'Amministrazione può legittimamente negare l'ingresso di CD e lettori quando la messa in sicurezza di tali oggetti richieda oneri o misure non sostenibili

  • ordinamento penitenziario, art. 87

    Richiamato nell'ambito del complesso normativo relativo alle autorizzazioni e ai provvedimenti disciplinari e di sicurezza; la Corte richiede che le decisioni che limitano diritti siano adeguatamente motivate alla luce delle esigenze organizzative e di sicurezza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez.1, n. 43484 del 30/09/2021 (Rv. 282213) e Sez.1, n. 29819 del 2021

    Sez.1, n. 43484 del 30/09/2021; Sez.1, n. 29819 del 2021

    Principio secondo cui è legittimo il diniego all'acquisto e alla detenzione di CD e relativi lettori nei reparti 41-bis quando la loro introduzione comporti oneri organizzativi e di sicurezza non sostenibili; impone al giudice di verificare l'effettiva insostenibilità degli adempimenti richiesti all'Amministrazione

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto all'uso di supporti e dispositivi (es. CD e lettori) non è assoluto e va bilanciato con le esigenze di sicurezza e con la capacità organizzativa dell'amministrazione penitenziaria.
  • In regime 41-bis l'Amministrazione può legittimamente negare l'autorizzazione all'introduzione di dispositivi quando la messa in sicurezza richieda risorse o misure non sostenibili; il diniego deve essere fondato su ragioni oggettive e motivate.
  • Il giudice di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto all'uso di tali dispositivi, deve accertare e motivare se la loro introduzione comporterebbe oneri inesigibili per l'Amministrazione (valutazione di fatto e di prova sull'incidenza organizzativa).
  • La conformità del provvedimento amministrativo si valuta anche in termini di proporzionalità e ragionevolezza: se l'Amministrazione dimostra l'impossibilità pratica di garantire la sicurezza, il diniego sarà in genere confermato.
  • In casi simili il giudice è tenuto a una motivazione specifica: se annulla o conferma il diniego deve indicare i criteri e gli elementi di fatto che giustificano la scelta, evitando valutazioni generiche.

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