Cassazione Penale, Sentenza n. 36785/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna all'ergastolo inflitta da sentenza irrevocabile della Corte d'assise di Palermo per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Il ricorrente deduceva l'inconciliabilità dei giudicati in quanto, in un distinto procedimento con rito abbreviato, Michele Rubino era stato assolto dagli stessi fatti per manifesta inattendibilità intrinseca del collaboratore Stefano Lo Verso, e quindi le dichiarazioni di Lo Verso, sulla quale si fondava la condanna di Comparetto (riscontrate anche da riferiti di Vito Galatolo), sarebbero state complessivamente inattendibili. La revisione chiedeva quindi l'annullamento della condanna alla luce della presunta contraddittorietà del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non è ammessa la revisione basata sulla mera diversa valutazione degli stessi elementi probatori adottata in un procedimento diverso; ha inoltre rilevato che la precedente decisione della Prima Sezione n. 19744/2021 aveva già valutato l'assoluzione di Rubino come priva di rilevanza rispetto alle posizioni di Comparetto, atteso che il compendio probatorio nei suoi confronti era più articolato (dichiarazioni, oltre che di Lo Verso e Galatolo, anche del collaboratore Mario Cusimano e di altri), e dunque la condanna è rimasta confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137 (conv. con modificazioni)
Norma richiamata esclusivamente in relazione alla richiesta del difensore di discussione orale; non incide sul merito della decisione di rigetto del ricorso di revisione.
Richiamato dal ricorso come presunta inosservanza; la Corte ha ritenuto infondata la denuncia, in quanto la controversia attiene alla valutazione probatoria e non a vizi di diritto riconducibili all'articolo.
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte ha ritenuto che non sussistano i presupposti per la revisione ai sensi di questa disposizione quando la richiesta si fonda su un diverso apprezzamento di medesimi elementi probatori acquisiti in procedimenti distinti.
Richiamato come norma procedurale collegata alle censure, ma la Corte ha ritenuto che la materia investa la valutazione di fatto e non consenta, in assenza di novità probatorie decisive, la revisione del giudicato.
Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009 (Serio) e giurisprudenza consolidata
Principio consolidato citato: la revisione non è ammessa quando si basa sugli stessi elementi probatori gia' utilizzati in un diverso procedimento dal quale è derivata un'assoluzione. La revisione serve ad emendare un errore di fatto nuovo e non a rivedere valutazioni probatorie.
Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020 (Popescu); Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019 (Lapadula)
Ulteriori precedenti confermanti il principio che la revisione non ha luogo per mere divergenze nella valutazione degli stessi dati probatori tra procedimenti distinti.
Sez. 1, n. 19744 del 23/02/2021
Decisione citata che ha già valutato l'assoluzione di Rubino come priva di rilevanza ai fini della posizione di Comparetto e di altro coimputato, evidenziando che il nucleo essenziale del racconto di Lo Verso risultava riscontrato da altre propalazioni (Cusimano, Flamia, Galatolo) e che pertanto l'assoluzione in rito abbreviato non confutava ex se il giudizio di attendibilità espresso nel procedimento principale.
Massime di principio
- La revisione del giudicato penale richiede fatti nuovi o elementi di prova nuovi e decisivi; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito compiute su identici elementi probatori in procedimenti distinti.
- L'assoluzione di un concorrente in un procedimento diverso non determina automaticamente la revisionabilità della condanna di un altro coimputato quando il giudice ha valutato il complesso probatorio complessivamente e ha potuto ritenere la posizione dell'imputato fondata su ulteriori riscontri.
- Per ottenere la revisione è necessario dimostrare che l'elemento nuovo incide direttamente e decisivamente sulla sussistenza del fatto o sulla sua imputazione, non il semplice contrasto di valutazioni tra giudici diversi.
- Quando la condanna si fonda su dichiarazioni di collaboratori, l'eventuale inattendibilità di uno di essi può determinare la revisione solo se tale inattendibilità travolge in modo univoco e specifico il nucleo probatorio a carico dell'imputato, non se il racconto è corroborato da altre fonti indipendenti.
- Prima di proporre un ricorso per revisione è utile verificare se la questione sia già stata esaminata e risolta in altri gradi o da precedenti decisioni di legittimità; se sì, la probabilità di successo è significativamente ridotta.
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