Cassazione Penale, Sentenza n. 16013/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto (capo A) per mancanza della querela, dopo le modifiche al terzo comma dell'art. 624 c.p. operate dal d.lgs. n. 150/2022 che hanno ristretto la procedibilità d'ufficio del furto alle ipotesi espressamente previste. Il PM sosteneva che l'imputazione, indicando che l'avifauna sottratta rientrava nel "patrimonio indisponibile dello Stato" e richiamando l'art. 625, primo comma, n. 7 c.p., avesse in pratica contestato l'aggravante della destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità (che rende procedibile d'ufficio il furto), anche alla luce della tutela costituzionale dell'ambiente (art. 9 Cost.) e della legge 11/02/1992 n. 157 che inserisce la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile. Il Tribunale aveva però ritenuto contestata soltanto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e non quella di pubblico servizio/utilità, e aveva condannato l'imputato per le altre fattispecie (ricettazione di altra avifauna e maltrattamento di animali).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il principio applicato dal Tribunale: l'aggravante consistente nella destinazione della cosa a "pubblico servizio o a pubblica utilità" ha carattere valutativo e deve essere contestata in modo chiaro e preciso nell'imputazione (o evocata con espressioni lessicali idonee). Nel caso concreto l'imputazione aveva contestato espressamente soltanto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e non aveva modificato la contestazione in corso di processo per includere la diversa aggravante; l'indicazione che l'avifauna fosse parte del "patrimonio indisponibile dello Stato" non è risultata, alla Corte, sufficiente per ritenere adeguatamente contestata l'aggravante valutativa della destinazione a pubblico servizio/pubblica utilità. Ne è conseguito che, ai sensi delle modifiche normative, mancava la condizione di procedibilità d'ufficio per il reato di furto e quindi è legittima la declaratoria di non procedibilità per quel capo. Le condanne per ricettazione e per il reato previsto dall'art. 544-ter c.p. (maltrattamento) restano in rilievo nella decisione di merito.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto), terzo comma
Dopo il d.lgs. n. 150/2022 la procedibilità d'ufficio per il furto è limitata alle ipotesi espressamente previste; la Corte ha confermato che, se l'aggravante che permette la procedibilità d'ufficio non risulta adeguatamente contestata, manca la condizione di procedibilità.
art. 625 cod. pen., primo comma, n. 7 (aggravanti)
L'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità è di natura valutativa e richiede una contestazione chiara e precisa nell'imputazione per poter essere utilizzata a fini di procedibilità d'ufficio.
d.lgs. 15 ottobre 2022, n. 150
Ha ridotto l'ambito della procedibilità d'ufficio per il delitto di furto; la Corte utilizza questa modifica per valutare la sussistenza della condizione di procedibilità in relazione alle aggravanti effettivamente contestate.
La legge inserisce la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato e distingue tra uccellagione (vietata) ed attività venatoria regolamentata; tuttavia il richiamo al "patrimonio indisponibile" non equivale automaticamente a qualificare la cosa come "destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità" ai fini dell'aggravante valutativa.
art. 544-ter cod. pen. (maltrattamento di animali)
Norma invocata e applicata dal Tribunale per la condanna del resistente in ordine al reato di maltrattamento; la Corte non ha ritenuto che il ricorso del PM incidesse su questa parte della decisione di merito.
art. 9 Cost., secondo comma (tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi)
Richiamato dal PM per argomentare che la tutela costituzionale dell'ambiente e della biodiversità potrebbe sostenere una lettura ampia del concetto di patrimonio indisponibile; la Corte però distingue tra principi costituzionali e la necessità di una specifica, valutativa contestazione dell'aggravante nel processo penale.
Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)
Riconosciute come cornice europea di tutela della biodiversità; utili al contesto interpretativo ma non sufficienti a sostituire la necessaria chiarezza nella contestazione dell'aggravante valutativa nell'imputazione.
Massime di principio
- Le aggravanti di natura valutativa (es. destinazione a pubblico servizio o pubblica utilità) devono essere contestate nell'imputazione in modo chiaro e preciso; il mero richiamo a concetti generali (es. "patrimonio indisponibile dello Stato") può non essere sufficiente.
- Dopo la modifica del d.lgs. n. 150/2022 l'azione penale per il furto è procedibile d'ufficio solo nelle ipotesi tassative: se l'aggravante che autorizzerebbe la procedibilità non è validamente contestata, il reato può risultare procedibile solo a querela della persona offesa.
- La distinzione giurisprudenziale tra aggravanti "non valutative" (descrivibili mediante fatti materiali/mezzi) e "valutative" è determinante: le seconde richiedono enunciazioni più puntuali nella richiesta di rinvio a giudizio per garantire il diritto di difesa.
- Se il pubblico ministero intende fondare la procedibilità d'ufficio su un'aggravante valutativa, è consigliabile indicarla espressamente nell'imputazione o modificarla tempestivamente nel corso del processo per eliminare equivoci e preservare la regolarità del contraddittorio.
- Il richiamo a tutele costituzionali o direttive europee (es. tutela della biodiversità) può aiutare la qualificazione sostanziale del bene oggetto del reato, ma non sostituisce la necessità procedurale di una contestazione chiara dell'aggravante nell'imputazione.
- In situazioni ambigue la difesa può efficacemente opporre la nullità o l'assenza di procedibilità per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; il giudice tende a preservare il diritto di difesa impedendo che aggravanti valutative emergano solo in motivazione senza preventiva e chiara contestazione.
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