Cassazione Civile, Sentenza n. 28320/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori, inquadrati nel CCNL servizi fiduciari (livello D), svolgevano turni notturni fissi (19:40-06:50) per 4 notti consecutive con 11 ore e 10 minuti giornalieri e retribuzione netta mensile molto bassa (circa €863 netto). Hanno chiesto il riconoscimento di una retribuzione conforme all'art. 36 Cost. (parametrata al CCNL portieri D1), maggiorazioni per lavoro notturno e la retribuzione delle ferie comprensiva delle ore effettive di lavoro straordinario/notturno. Il datore (GSA) ha eccepito la conformità al CCNL applicato e la prevalenza dell'autonomia collettiva; ATM ha contestato profili applicativi e calcolo delle ferie. La Corte d'appello ha ritenuto la retribuzione del CCNL applicato insufficiente e sproporzionata rispetto all’art. 36 Cost., ha utilizzato in via parametrica il CCNL portieri (livello D1) per determinare la giusta retribuzione e ha riconosciuto ai lavoratori integrazioni per ferie (incluse voci per lavoro straordinario/notturno quando tali voci sono ontologicamente intrinseche al rapporto). GSA e ATM hanno impugnato in Cassazione; la Corte di legittimità ha esaminato i motivi di ricorso e l'incidentale e ha confermato i principi di sindacabilità giudiziale della retribuzione collettiva quando essa risulti in concreto non conforme all'art. 36 Cost., ha ritenuto inammissibili o infondati i gravami delle società e ha condiviso la decisione di merito sulle ferie e sulle integrazioni retributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale proposto da G.S.A. (in gran parte inammissibile o infondato) e ha rigettato il ricorso incidentale di ATM nelle parti che miravano ad ottenere diversa statuizione; ha confermato la decisione della Corte d'appello che: a) ha dichiarato la non conformità della retribuzione percepita rispetto all'art. 36 Cost. e ha disapplicato/annullato le clausole contrattuali non compatibili; b) ha determinato, in via parametrica e motivata, la retribuzione costituzionalmente adeguata (riferimento al CCNL portieri D1 come parametro prudente); c) ha riconosciuto ai lavoratori le differenze retributive e la conseguente integrazione del TFR; d) ha stabilito che, quando lavoro notturno e straordinario sono ontologicamente intrinseci al rapporto (turni fissi), tali voci devono essere incluse nel calcolo della retribuzione delle ferie per evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciare alle ferie. Le spese processuali sono attribuite alle parti soccombenti in quanto indicato in dispositivo (con obbligo di versamenti da parte delle ricorrenti).
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 36
Garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente; la clausola retributiva collettiva non è sottratta al controllo giudiziale: il giudice può disapplicare clausole collettive che non assicurino la soglia minima di vita dignitosa e determinare la retribuzione costituzionalmente giusta.
Costituzione italiana, art. 39
Riconosce autonomia sindacale; tuttavia tale autonomia non impedisce il controllo giudiziale della conformità delle retribuzioni collettive al principio costituzionale del giusto salario.
Disciplina il lavoro notturno e le eventuali maggiorazioni; la Corte ha valutato che l'assenza di specifiche maggiorazioni contrattuali non esclude l'obbligo di includere voci per lavoro notturno/straordinario nella retribuzione delle ferie quando siano intrinseche e costanti nel rapporto.
Attribuisce al giudice il potere di determinare la retribuzione; la Corte ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nel fissare la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., purché motivi adeguatamente la sua scelta e i parametri adottati.
D.lgs. n. 66/2003 (artt. 3 e 5)
Regole su orario normale (40 ore settimanali) e riposi compensativi; la Corte ha osservato che, se l'organizzazione del lavoro determina un monte fisso e continuativo di ore eccedenti (straordinario/notturno), tali ore vanno considerate nell'analisi della retribuzione minimi e delle ferie.
Direttiva 2003/88/CE (art. 7)
Interpretata dalla Corte di Giustizia nel senso che durante le ferie la retribuzione deve rimanere comparabile a quella percepita durante il lavoro per non scoraggiare la fruizione delle ferie; principio applicato dalla Corte italiana per includere voci connaturate al rapporto nel calcolo della retribuzione feriale.
Direttiva UE 2022/2041
Fornisce indicatori (es. confronto con soglia di povertà, rapporto con salario medio/mediano) utili al giudice interno per valutare l'adeguatezza dei salari; rafforza il ricorso a parametri statistici come aiuto per la determinazione del salario costituzionale.
Principio di solidarietà in appalto; la Corte ha ritenuto operativa la solidarietà tra appaltatore e committente per le obbligazioni retributive in alcune ipotesi (giurisprudenza di legittimità richiamata).
CCNL multiservizi (clausola di sfera di applicazione)
“Sono … escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici cc.cc.nn.ll. corrispondenti”
La clausola di campo applicativo non esclude che il giudice usi altri CCNL come parametri comparativi per valutare la sufficienza/proporzionalità della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; il riferimento parametrico non equivale ad applicazione diretta.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Williams C-155/10 e altre)
Ha interpretato la Direttiva ferie imponendo che la retribuzione durante le ferie sia comparabile a quella percepita in lavoro, includendo elementi necessari legati all'esecuzione delle mansioni; la Corte italiana ha ritenuto tali pronunce applicabili senza necessità di rinvio pregiudiziale (acte éclairé/acte clair).
Massime di principio
- La retribuzione prevista da un CCNL ha una presunzione iuris tantum di conformità all'art. 36 Cost., ma il giudice può verificarne la sufficienza e la proporzionalità e disapplicare/clausolette ritenute incompatibili se emergono, alla prova dei fatti e dei parametri socio-economici, evidenti situazioni di 'lavoro povero'.
- Il lavoratore che impugna la retribuzione deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione; l'onere di provare l'insufficienza materiale spetta al giudice che valuterà la proporzionalità/sufficienza anche con riferimento a parametri esterni (es. altri CCNL, ISTAT, indicatori salariali).
- Il giudice può utilizzare, in via parametrica, CCNL di settori analoghi o altri indicatori (soglia di povertà ISTAT, rapporto con mediana/média salariale) per determinare il salario costituzionale, purché la scelta sia motivata con prudenza.
- Se il lavoro straordinario o la maggiorazione notturna sono ontologicamente e costantemente intrinseci all'organizzazione del rapporto (turni fissi e prevedibili), tali voci devono essere considerate nel calcolo della retribuzione delle ferie per evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciarvi.
- L'autonomia sindacale e la libertà contrattuale non impediscono il sindacato giurisdizionale: gli accordi collettivi non escludono il controllo giudiziario volto a tutelare il diritto costituzionale a una retribuzione dignitosa.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è sempre obbligatorio: quando la giurisprudenza CJEU ha già chiarito la questione (acte éclairé) o la corretta applicazione del diritto UE è 'clara' in modo evidente, il giudice nazionale può decidere senza chiedere pronuncia pregiudiziale.
- In appalto, la solidarietà tra appaltatore e committente può operare in tema retributivo secondo la normativa e la giurisprudenza, rendendo possibile la condanna in solido per differenze retributive in specifiche ipotesi.
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