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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28320/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori, inquadrati nel CCNL servizi fiduciari (livello D), svolgevano turni notturni fissi (19:40-06:50) per 4 notti consecutive con 11 ore e 10 minuti giornalieri e retribuzione netta mensile molto bassa (circa €863 netto). Hanno chiesto il riconoscimento di una retribuzione conforme all'art. 36 Cost. (parametrata al CCNL portieri D1), maggiorazioni per lavoro notturno e la retribuzione delle ferie comprensiva delle ore effettive di lavoro straordinario/notturno. Il datore (GSA) ha eccepito la conformità al CCNL applicato e la prevalenza dell'autonomia collettiva; ATM ha contestato profili applicativi e calcolo delle ferie. La Corte d'appello ha ritenuto la retribuzione del CCNL applicato insufficiente e sproporzionata rispetto all’art. 36 Cost., ha utilizzato in via parametrica il CCNL portieri (livello D1) per determinare la giusta retribuzione e ha riconosciuto ai lavoratori integrazioni per ferie (incluse voci per lavoro straordinario/notturno quando tali voci sono ontologicamente intrinseche al rapporto). GSA e ATM hanno impugnato in Cassazione; la Corte di legittimità ha esaminato i motivi di ricorso e l'incidentale e ha confermato i principi di sindacabilità giudiziale della retribuzione collettiva quando essa risulti in concreto non conforme all'art. 36 Cost., ha ritenuto inammissibili o infondati i gravami delle società e ha condiviso la decisione di merito sulle ferie e sulle integrazioni retributive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale proposto da G.S.A. (in gran parte inammissibile o infondato) e ha rigettato il ricorso incidentale di ATM nelle parti che miravano ad ottenere diversa statuizione; ha confermato la decisione della Corte d'appello che: a) ha dichiarato la non conformità della retribuzione percepita rispetto all'art. 36 Cost. e ha disapplicato/annullato le clausole contrattuali non compatibili; b) ha determinato, in via parametrica e motivata, la retribuzione costituzionalmente adeguata (riferimento al CCNL portieri D1 come parametro prudente); c) ha riconosciuto ai lavoratori le differenze retributive e la conseguente integrazione del TFR; d) ha stabilito che, quando lavoro notturno e straordinario sono ontologicamente intrinseci al rapporto (turni fissi), tali voci devono essere incluse nel calcolo della retribuzione delle ferie per evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciare alle ferie. Le spese processuali sono attribuite alle parti soccombenti in quanto indicato in dispositivo (con obbligo di versamenti da parte delle ricorrenti).

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 36

    Garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente; la clausola retributiva collettiva non è sottratta al controllo giudiziale: il giudice può disapplicare clausole collettive che non assicurino la soglia minima di vita dignitosa e determinare la retribuzione costituzionalmente giusta.

  • Costituzione italiana, art. 39

    Riconosce autonomia sindacale; tuttavia tale autonomia non impedisce il controllo giudiziale della conformità delle retribuzioni collettive al principio costituzionale del giusto salario.

  • Codice civile, art. 2108

    Disciplina il lavoro notturno e le eventuali maggiorazioni; la Corte ha valutato che l'assenza di specifiche maggiorazioni contrattuali non esclude l'obbligo di includere voci per lavoro notturno/straordinario nella retribuzione delle ferie quando siano intrinseche e costanti nel rapporto.

  • Codice civile, art. 2099

    Attribuisce al giudice il potere di determinare la retribuzione; la Corte ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nel fissare la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., purché motivi adeguatamente la sua scelta e i parametri adottati.

  • D.lgs. n. 66/2003 (artt. 3 e 5)

    Regole su orario normale (40 ore settimanali) e riposi compensativi; la Corte ha osservato che, se l'organizzazione del lavoro determina un monte fisso e continuativo di ore eccedenti (straordinario/notturno), tali ore vanno considerate nell'analisi della retribuzione minimi e delle ferie.

  • Direttiva 2003/88/CE (art. 7)

    Interpretata dalla Corte di Giustizia nel senso che durante le ferie la retribuzione deve rimanere comparabile a quella percepita durante il lavoro per non scoraggiare la fruizione delle ferie; principio applicato dalla Corte italiana per includere voci connaturate al rapporto nel calcolo della retribuzione feriale.

  • Direttiva UE 2022/2041

    Fornisce indicatori (es. confronto con soglia di povertà, rapporto con salario medio/mediano) utili al giudice interno per valutare l'adeguatezza dei salari; rafforza il ricorso a parametri statistici come aiuto per la determinazione del salario costituzionale.

  • D.lgs. n. 276/2003, art. 29

    Principio di solidarietà in appalto; la Corte ha ritenuto operativa la solidarietà tra appaltatore e committente per le obbligazioni retributive in alcune ipotesi (giurisprudenza di legittimità richiamata).

  • CCNL multiservizi (clausola di sfera di applicazione)

    “Sono … escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici cc.cc.nn.ll. corrispondenti”

    La clausola di campo applicativo non esclude che il giudice usi altri CCNL come parametri comparativi per valutare la sufficienza/proporzionalità della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; il riferimento parametrico non equivale ad applicazione diretta.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Williams C-155/10 e altre)

    Ha interpretato la Direttiva ferie imponendo che la retribuzione durante le ferie sia comparabile a quella percepita in lavoro, includendo elementi necessari legati all'esecuzione delle mansioni; la Corte italiana ha ritenuto tali pronunce applicabili senza necessità di rinvio pregiudiziale (acte éclairé/acte clair).

Massime di principio

  • La retribuzione prevista da un CCNL ha una presunzione iuris tantum di conformità all'art. 36 Cost., ma il giudice può verificarne la sufficienza e la proporzionalità e disapplicare/clausolette ritenute incompatibili se emergono, alla prova dei fatti e dei parametri socio-economici, evidenti situazioni di 'lavoro povero'.
  • Il lavoratore che impugna la retribuzione deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione; l'onere di provare l'insufficienza materiale spetta al giudice che valuterà la proporzionalità/sufficienza anche con riferimento a parametri esterni (es. altri CCNL, ISTAT, indicatori salariali).
  • Il giudice può utilizzare, in via parametrica, CCNL di settori analoghi o altri indicatori (soglia di povertà ISTAT, rapporto con mediana/média salariale) per determinare il salario costituzionale, purché la scelta sia motivata con prudenza.
  • Se il lavoro straordinario o la maggiorazione notturna sono ontologicamente e costantemente intrinseci all'organizzazione del rapporto (turni fissi e prevedibili), tali voci devono essere considerate nel calcolo della retribuzione delle ferie per evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciarvi.
  • L'autonomia sindacale e la libertà contrattuale non impediscono il sindacato giurisdizionale: gli accordi collettivi non escludono il controllo giudiziario volto a tutelare il diritto costituzionale a una retribuzione dignitosa.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è sempre obbligatorio: quando la giurisprudenza CJEU ha già chiarito la questione (acte éclairé) o la corretta applicazione del diritto UE è 'clara' in modo evidente, il giudice nazionale può decidere senza chiedere pronuncia pregiudiziale.
  • In appalto, la solidarietà tra appaltatore e committente può operare in tema retributivo secondo la normativa e la giurisprudenza, rendendo possibile la condanna in solido per differenze retributive in specifiche ipotesi.

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