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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28323/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La lavoratrice, assunta full time con mansioni di portierato e inquadrata nel livello D del CCNL servizi fiduciari, contestava la misura della retribuzione prevista dall'art. 23 del CCNL ritenendola in contrasto con l'art. 36 Cost. e chiedeva la declaratoria di nullità della clausola retributiva e l'adeguamento al livello retributivo previsto, in via di confronto, dal CCNL Multiservizi (II livello) ovvero, in subordine, da altri CCNL affini, con condanna della società al pagamento delle differenze. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda; la Corte d'Appello di Milano, invece, accoglieva l'appello della lavoratrice, dichiarava la nullità dell'art. 23 del CCNL servizi fiduciari perché la retribuzione prevista (lorda annua €12.090, pari a €930 mensili) era né proporzionata né sufficiente rispetto ai parametri costituzionali, utilizzava come parametro comparativo il CCNL Multiservizi (lorda annua €17.330,46) e altre fonti (soglie ISTAT di povertà, reddito di cittadinanza, ecc.) e condannava CIVIS al pagamento delle differenze. CIVIS ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'impossibilità di sindacare la disciplina collettiva maggiormente rappresentativa, l'irragionevolezza del confronto con altri CCNL, l'erroneità del confronto sulla retribuzione netta e del metodo di calcolo; la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione d'appello e ribadendo i principi giuridici applicati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da CIVIS spa contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 580/2022, confermando: la declaratoria di nullità della clausola retributiva (art. 23 CCNL servizi fiduciari) per violazione dell'art. 36 Cost.; l'individuazione del parametro comparativo (CCNL Multiservizi II livello) come congruo per determinare la giusta retribuzione costituzionale; la condanna della società al pagamento delle differenze retributive quantificate in sede di merito; la condanna alle spese processuali e l'applicazione dei corrispondenti oneri procedurali (contributo unificato ecc.). La Cassazione ha inoltre ribadito i limiti e i criteri che il giudice deve seguire nella verifica di conformità del salario al dettato costituzionale.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 36

    Garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; costituisce parametro sovraordinato rispetto alla contrattazione collettiva e legittima il sindacato giurisdizionale sulla congruità dei minimi contrattuali; i minimi contrattuali godono di una presunzione iuris tantum di conformità che può essere superata dal giudice.

  • Costituzione, art. 39

    Riconosce l'autonomia sindacale; la Corte ha precisato che il controllo giudiziale della retribuzione ex art. 36 non lede l'autonomia sindacale né la libertà sindacale, posto che i limiti costituzionali (sufficienza e proporzionalità) sono sovraordinati.

  • Codice civile, art. 2099

    Attribuisce al giudice di merito un'ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione in conformità all'art. 36 Cost.; il giudice può discostarsi dai minimi contrattuali purché motivi adeguatamente.

  • Codice civile, art. 1419, co. 2

    Principio di conservazione del negozio: ove una clausola contrattuale sia nulla per contrasto con l'art. 36 Cost., il giudice può ricalcolare la retribuzione secondo il criterio costituzionale.

  • CCNL servizi fiduciari (art. 23)

    Clausola retributiva applicata al rapporto; la Corte d'Appello l'ha dichiarata nulla perché la misura dei minimi risultava non conforme all'art. 36 Cost.; la Cassazione ha confermato la possibilità di sindacare tale clausola.

  • CCNL Multiservizi (parametro comparativo utilizzato)

    Utilizzato dalla Corte d'Appello come parametro comparativo ritenuto ragionevole per determinare il salario costituzionale (II livello): non si è trattato di applicazione diretta ma di parametro esterno per valutare la sufficienza e proporzionalità.

  • Direttiva UE 2022/2041

    Richiamata come elemento interpretativo sovranazionale: invita a considerare indicatori nazionali (es. paniere ISTAT, rapporto salario medio/mediano) per valutare salari adeguati e dignitosi; utile al giudice interno nella valutazione di sufficienza.

  • Indicatori ISTAT (soglia di povertà)

    Usati come parametro indicativo per verificare la sufficienza del reddito netto: possono individuare una soglia minima invalicabile ma non esauriscono la valutazione di proporzionalità e dignità del salario.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 2245/2006, Cass. ord. n. 546/2021, Cass. n. 24449/2016)

    Richiamata per consolidare il principio che il giudice può sindacare la conformità dei minimi contrattuali all'art. 36 Cost., usare parametri diversi dai CCNL e che deve operare con prudenza e motivazione approfondita.

Massime di principio

  • Il CCNL fornisce una presunzione iuris tantum di adeguatezza della retribuzione ma può essere sindacato dal giudice alla luce dell'art. 36 Cost.: la presunzione è superabile con elementi di fatto e parametri comparativi.
  • Il giudice deve valutare sia la proporzionalità (commisurazione rispetto a quantità e qualità del lavoro) sia la sufficienza (tenore di vita dignitoso): entrambe le dimensioni sono obbligatorie e integrate tra loro.
  • Per valutare la conformità all'art. 36 il giudice può utilizzare parametri contrattuali (altri CCNL), indicatori statistici (ISTAT), soglie di sostegno al reddito e indicatori europei/mediani; la scelta del parametro deve essere motivata e ragionevole.
  • La retribuzione lorda non è di per sé adeguata come parametro unico: il confronto spesso richiede considerazione del reddito netto e della reale capacità di sostenimento di una vita dignitosa, specie per lavoratori tempo pieno senza possibilità di integrazione reddituale.
  • Il lavoratore ha l'onere di provare la prestazione lavorativa e l'entità della retribuzione percepita; non deve invece provare l'insufficienza o la non proporzionalità, che sono oggetto di accertamento giudiziale.
  • Il giudice gode di ampia discrezionalità ma deve usare massima prudenza e fornire motivazione adeguata qualora discosti dai minimi contrattuali; ciò evita interferenze indebite con l'autonomia sindacale pur garantendo i limiti costituzionali.
  • Nel confronto tra CCNL è rilevante la coerenza merceologica e la ragionevolezza della scelta del contratto parametro; il giudice può selezionare il parametro che meglio riesce a garantire la tutela costituzionale, privilegiando quello che meno si discosta dai valori del contratto applicato quando opportuno.

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