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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28321/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le lavoratrici, dipendenti a tempo indeterminato full time inquadrate nel livello D del CCNL per dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata (servizi fiduciari), contestavano la retribuzione tabellare lorda prevista dall'art. 23 del CCNL applicato, ritenendola in contrasto con l'art. 36 Cost. (insufficienza e non proporzionalità rispetto alla quantità/qualità del lavoro). Chiedevano la declaratoria di nullità della clausola retributiva del CCNL servizi fiduciari e l'applicazione, come parametro di adeguamento, della retribuzione prevista da CCNL alternativi (principalmente il CCNL Multiservizi – II livello), con condanna del datore al pagamento delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da CIVIS spa. Ha confermato la Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato la nullità della clausola retributiva (art. 23) del CCNL servizi fiduciari per contrasto con l'art. 36 Cost., ritenendo la retribuzione concreta né proporzionata né sufficiente. La Corte d'Appello aveva adeguato la retribuzione al parametro del CCNL Multiservizi – II livello e condannato CIVIS a corrispondere le differenze retributive quantificate in euro 12.742,18 per Cislaghi e euro 12.757,18 per Lombardi. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso (criticando questioni procedurali generiche o ritenendo infondate le doglianze), confermando la piena sindacabilità giudiziale della conformità dei minimi contrattuali all'art. 36 Cost., il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione del salario costituzionale e la legittimità dell'uso comparativo di altri CCNL e parametri (ISTAT, indicatori UE) come criteri di verifica; ha posto le spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Costituzione - art. 36

    Garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a assicurare una vita dignitosa; la sua portata è direttamente precettiva e sottopone i minimi contrattuali a sindacato giudiziale: il giudice può verificare e, se necessario, disapplicare o adeguare la disciplina collettiva che risulti in contrasto con tale principio.

  • Costituzione - art. 39

    Tutela l'autonomia sindacale e la libera determinazione della contrattazione collettiva; tuttavia non impedisce il sindacato giudiziale volto a garantire l'art. 36: l'autonomia collettiva non è sottratta al limite costituzionale della retribuzione minima.

  • Codice Civile - art. 2099

    Attribuisce al giudice del lavoro ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione quando la clausola contrattuale è nulla o inadeguata; il giudice può discostarsi dai minimi collettivi purché motivi adeguatamente la scelta.

  • Codice Civile - art. 1419, co. 2

    Principio di conservazione del negozio: ove una clausola contrattuale sia nulla, il giudice valuta la conservazione delle parti valide e può adeguare il contenuto retributivo, applicando i criteri di referenza costituzionali.

  • Directive UE 2022/2041

    “oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”

    La direttiva fornisce parametri sovranazionali utili per valutare l'adeguatezza dei salari (es. confronto con soglie di povertà, rapporto con salari medi/mediani) e rafforza l'orientamento verso salari minimi adeguati; il giudice interno deve tenerne conto tra gli indicatori utili per l'accertamento ex art. 36 Cost.

  • CCNL Multiservizi - art. 1 (sfera di applicazione)

    “Sono … escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quale si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici cc.cc.nn.ll. corrispondenti”

    La clausola di ambito non impedisce al giudice di utilizzare quel CCNL come parametro comparativo/di riferimento per valutare la sufficienza e proporzionalità retributiva; la Corte ha usato il CCNL multiservizi in via parametrica e non come applicazione diretta.

  • D.P.R. n. 115/2002 - art. 13 (contributo unificato)

    Norma amministrativa-civile richiamata per il regime contributivo processuale (eventuale ulteriore contributo unificato dovuto per il ricorso).

  • L. n. 190/2014 art. 1, commi 12-15 (Bonus Renzi)

    Intervento fiscale/di integrazione del reddito citato dalla parte; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali misure come parametri per la valutazione del livello retributivo contrattuale ai fini dell'art. 36 Cost.

  • L. n. 21/2020 art. 1 (trattamento integrativo)

    Analogamente al Bonus Renzi, si tratta di misure di natura fiscale/assistenziale che non sostituiscono la verifica della conformità del trattamento contrattuale al salario costituzionale.

  • ISTAT - soglie di povertà e statistiche sul costo della vita

    Utilizzate come parametro indicativo e di supporto per valutare la sufficienza della retribuzione netta mensile: non costituiscono parametro diretto e definitivo, ma indicano soglie minime invalicabili e aiutano il giudice nell'accertamento ex art. 36 Cost.

Massime di principio

  • Il trattamento retributivo previsto da un CCNL gode di una presunzione iuris tantum di conformità all'art. 36 Cost., ma tale presunzione è sindacabile: il giudice può verificare proporzionalità e sufficienza e, se necessario, disapplicare o correggere la clausola collettiva.
  • Il lavoratore che impugna la retribuzione deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione; l'onere di dimostrare l'insufficienza o la non proporzionalità resta comunque dell'accertamento giudiziale (cioè sono il giudice e la sua motivazione a valutare i criteri).
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta dei parametri per la determinazione del salario costituzionale: può usare altri CCNL comparabili, indicatori statistici (ISTAT), parametri europei (Direttiva UE 2022/2041) o criteri equitativi, purché motivi adeguatamente la scelta.
  • Nella verifica ex art. 36 Cost. la valutazione del reddito netto mensile del lavoratore è centrale (più rilevante della pura retribuzione oraria/divisori), perché il parametro della sufficienza si riferisce alla capacità di sostenere una vita dignitosa.
  • La libertà e l'autonomia sindacale (art. 39 Cost.) non escludono il controllo giudiziale sui minimi contrattuali: gli accordi collettivi non possono comprimere il livello minimo di salario costituzionale e non legittimano il dumping salariale.
  • Se la retribuzione collettiva risulta manifestamente inferiore alla soglia minima di sufficienza, il giudice può dichiarare nulla la clausola retributiva e determinare giudizialmente il compenso conforme all'art. 36 Cost.; tale operazione richiede massima prudenza e motivazione rigorosa.
  • Parametri di riferimento utili per il giudice includono: altri CCNL di settori analoghi, soglie ISTAT di povertà, rapporto con salario medio/mediano nazionale o locale, e indicatori europei sul salario minimo; il giudice deve selezionare quelli pertinenti al caso concreto.

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