Cassazione Civile, Sentenza n. 28494/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva accolto il reclamo principale di EasyJet e confermato la legittimità del licenziamento disciplinare per violazione delle procedure di sicurezza durante l’atterraggio del 28/05/2016. Il ricorrente deduceva molteplici censure: violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e illegittima integrazione degli addebiti (richiamando anche la recidiva), utilizzabilità a fini disciplinari degli accertamenti/informazioni prodotti dall’investigazione interna (FDM, ASE, safety management), avvio del procedimento disciplinare prima del termine dell’investigazione interna, vizio della valutazione delle prove e della proporzione della sanzione (sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere sanzionati in via conservativa o con misure alternative), e omesso esame di un fatto documentale ritenuto decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi proposti dal ricorrente: a) non c'è stata inammissibile modifica dell'addebito: il "pericolo per la sicurezza" era conseguenza degli addebiti espressi e nella lettera di contestazione era già richiamata la mancata valutazione del rischio; il generico richiamo a "precedenti condotte intemperanti" non costituiva recidiva di per sé impeditiva; b) le doglianze circa l'inutilizzabilità di atti/strumenti aziendali (Safety Management System, manuali, procedure aziendali) sono inammissibili in cassazione perché si tratta di atti non normativi e, comunque, la Corte territoriale ha motivato l'utilizzabilità in base all'accordo sindacale (i dati di volo registrati sono ammissibili); c) è legittimo che il datore avvii procedimento disciplinare anche prima della conclusione di accertamenti aziendali, purché sia rispettato l'art. 7 L. n. 300/1970; d) la Corte d'Appello ha basato il suo convincimento su ampia istruttoria testimonialee sui dati di volo, ritenendo provate le condotte pericolose ed omissive del comandante (mancato intervento, condivisione di scelte errate, tentativi rischiosi di correzione e successivo go-around); e) la gravità e la violazione del vincolo fiduciario rendevano il licenziamento proporzionato. Condanna del ricorrente alle spese di cassazione (Euro 4.500,00 + Euro 200,00 oltre oneri di legge) e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 18, co. 5, L. n. 300/1970
Richiamata in relazione alle statuizioni del Tribunale (che in primo grado aveva disposto l'indennità risarcitoria). In cassazione la norma è uno dei riferimenti per la valutazione complessiva delle conseguenze del recesso, ma la questione principale è stata la legittimità del licenziamento motivato da giusta causa per violazioni della sicurezza.
art. 7, L. n. 300/1970
La Corte ha ritenuto rispettate le garanzie di procedura disciplinare previste dall'art. 7; inoltre ha affermato che l'art. 7 non subordina l'avvio del procedimento disciplinare all'esaurimento degli accertamenti aziendali, lasciando al datore la discrezionalità sull'opportunità di attendere le indagini interne.
art. 53 C.C.L.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della contestazione e della recidiva; la Corte ha precisato che il riferimento generico a precedenti condotte non integra automaticamente la recidiva quale elemento costitutivo dell'addebito, salvo che la recidiva sia posta contrattualmente come elemento essenziale.
art. 2106 c.c.
Norma richiamata sul potere disciplinare e proporzionalità della sanzione: la Corte ha ritenuto che la gravità delle condotte che compromettono la sicurezza e la fiducia giustifichi il licenziamento come sanzione non conservativa.
art. 2119 c.c.
Richiamata in relazione al giustificato motivo soggettivo/oggettivo e alla sopravvenuta impossibilità della prosecuzione del rapporto in presenza di grave inadempimento, considerata nella valutazione della Corte sulla gravità degli addebiti.
art. 2697 c.c.
Richiamato sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la società abbia fornito prova delle condotte contestate tramite ampia istruttoria testimoniale e dati di volo.
art. 1362 c.c.
Invocato dal ricorrente in chiave interpretativa dell'accordo collettivo; la Corte ha giudicato la censura inammissibile e non sufficientemente specificata rispetto al presunto vizio interpretativo.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in ordine al contributo unificato dovuto per il ricorso in cassazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore contributo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare non è violato se la lettera di licenziamento contiene elementi di contorno o conseguenze già prevedibili dalla contestazione originaria; non ogni richiamo a 'precedenti' configura recidiva invalicante.
- I dati oggettivi di volo (es. Flight Data Monitoring) possono essere utilizzati a fini disciplinari se l'accordo o le regole aziendali ne consentono l'ammissione; contestazioni fondate su dati tecnici e testimonianze possono costituire prova sufficiente della responsabilità del lavoratore.
- L'avvio del procedimento disciplinare non richiede necessariamente l'esaurimento preventivo di tutte le indagini aziendali preliminari; il datore di lavoro ha una discrezionalità decisionale su quando formalizzare la contestazione purché siano rispettate le garanzie previste dall'art. 7 L. n. 300/1970.
- In materia di sicurezza del lavoro (e in particolare della sicurezza del volo) condotte omissive o commissive che mettano a repentaglio l'incolumità e il vincolo fiduciario possono giustificare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per la loro intrinseca gravità e per la perdita di affidamento professionale.
- Censure basate su violazione di atti interni, manuali o procedure aziendali privi di natura normativa non sono adeguate, in cassazione, come vizio di diritto: tali questioni devono essere affrontate nel merito e nel rispetto dei limiti del sindacato di legittimità (la Cassazione non rivede libero apprezzamento delle prove).
- Per impugnare efficacemente in cassazione l'omesso esame di un fatto o documento decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione la documentazione e spiegare in che modo, con certezza e non con mera probabilità, avrebbe determinato una decisione diversa.
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