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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44095/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere disposta il 9 novembre 1992. Sono dedotti due motivi: 1) violazione di legge e motivazione illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare censura sulla valutazione della 'attualità' e concretezza delle esigenze cautelari, atteso che le condotte contestate risalirebbero al 1992; 2) nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare per mancata traduzione della misura, nonostante la prova che l'indagato non conoscesse la lingua italiana.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la Corte d'appello di Napoli, con provvedimento del 15/10/2024, ha revocato la misura della custodia cautelare e disposto la liberazione immediata del ricorrente. La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'interesse a ricorrere deve persistere fino alla decisione (art. 568 c.p.p. richiamato). Si specifica che la sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza: non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Individuazione del reato contestato (illecita importazione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina). La norma è richiamata per descrivere il fatto per cui il ricorrente era gravemente indiziato.

  • codice di procedura penale, art. 568, comma quarto

    Richiamato come principio generale: l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e persistere fino alla decisione; se viene meno per sopravvenuti eventi (es. revoca della misura), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima che la Corte si pronunci, il ricorso perde l'interesse e viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse non equivale a soccombenza: non comporta automaticamente condanna alle spese né sanzioni pecuniarie.
  • Quando si deduce la mancata traduzione di atti o provvedimenti nei confronti di un indagato che non conosce la lingua, quella può essere una censura valida volta all'annullamento dell'ordinanza, ma se la misura è già revocata dall'organo che può disporla, il ricorso può comunque divenire privo di rilievo pratico.
  • Nel valutare l'attualità delle esigenze cautelari il giudice deve considerare la temporalità dei fatti: condotte remote di anni possono indebolire l'attualità delle esigenze cautelari, salvo elementi concreti che le rendano ancora attuali.
  • Il difensore deve tempestivamente documentare e comunicare ogni provvedimento sopravvenuto (es. revoca della misura) per far valere la carenza d'interesse e ottenere la dichiarazione di inammissibilità senza conseguenze processuali negative.
  • Se il pubblico ministero chiede l'annullamento parziale (per esempio per mancata traduzione) con rinvio, il giudice di legittimità può accogliere parzialmente la richiesta; tuttavia, l'effetto pratico dipende dagli eventi sopravvenuti (revoca della misura, liberazione).

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