Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14542/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa da una società contro il debitore esecutato, l'immobile pignorato era stato aggiudicato e trasferito a una società del medesimo gruppo. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, deducendo: (1) la ritualità dell'offerta presentata dall'aggiudicataria e le eventuali nullità verificatesi nella fase delegata della vendita, che il tribunale aveva ritenuto precluse perché attinenti a un momento anteriore al decreto di aggiudicazione e da far valere con reclamo ex art. 591-ter c.p.c.; (2) l'irregolarità delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione rispetto a quelle previste nell'offerta e nell'avviso di vendita, rispetto alla quale il tribunale aveva escluso l'interesse del debitore, ritenendo che l'eventuale accoglimento dell'opposizione sarebbe stato per lui neutro o persino controproducente; (3) la conseguente condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., che il ricorrente assumeva illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha affermato che le nullità verificatesi nel corso delle operazioni di vendita delegate al professionista non sono precluse dalla mancata proposizione, o dal rigetto, del reclamo ex artt. 591-ter e 669-terdecies c.p.c., potendo essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi contro il primo atto successivo del giudice dell'esecuzione. Ha inoltre ritenuto errata la declaratoria di difetto di interesse del debitore a contestare il mancato regolare pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, osservando che l'annullamento dell'aggiudicazione è normalmente utile al debitore perché evita l'immediata perdita della proprietà e può consentire una diversa definizione della procedura; non è quindi corretto assumere in astratto che una nuova vendita sia necessariamente meno favorevole. Il terzo motivo, relativo alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., è stato assorbito. La sentenza del Tribunale di Lucca è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio esperibile per far valere le nullità degli atti esecutivi successivi al fatto viziato, incluso il primo provvedimento del giudice dell'esecuzione che segua agli atti delegati

  • art. 591-ter c.p.c.

    il reclamo avverso gli atti del professionista delegato non ha natura decisoria e definitiva e non preclude la successiva opposizione agli atti esecutivi

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    richiamato nel sistema dei rimedi contro gli atti del professionista delegato, ma non idoneo a escludere la successiva deduzione delle nullità con opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 591-bis c.p.c.

    disciplina la delega delle operazioni di vendita al professionista

  • art. 571 c.p.c.

    richiamato come norma regolatrice dell'offerta nella vendita forzata, rispetto alla quale il ricorrente deduceva la ritualità dell'offerta dell'aggiudicatario

  • art. 587 c.p.c.

    richiamato in relazione al pagamento del prezzo di aggiudicazione e agli effetti del mancato pagamento nei termini

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la relativa condanna è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali e dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per il deposito di memoria

Massime di principio

  • Le nullità o irregolarità verificatesi nella fase delle operazioni di vendita delegate al professionista non restano definitivamente precluse per il solo fatto che non sia stato proposto, o non sia stato accolto, il reclamo contro gli atti del delegato; tali vizi possono essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto successivo adottato dal giudice dell'esecuzione.
  • Il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro gli atti del professionista delegato non ha natura decisoria né definitiva e non è, di per sé, idoneo a produrre giudicato o a impedire la successiva deduzione delle nullità davanti al giudice dell'esecuzione.
  • Il debitore esecutato ha, di regola, interesse ad agire per l'annullamento dell'aggiudicazione quando deduce il mancato regolare pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, poiché l'accoglimento dell'opposizione può evitargli l'immediata perdita del bene e preservare la possibilità di una diversa definizione della procedura o di un realizzo più favorevole.
  • Nel processo esecutivo, l'interesse ad opporsi non può essere escluso in via astratta sulla base di un'ipotetica convenienza economica della ripetizione della vendita; occorre considerare anche il concreto vantaggio derivante dalla rimozione dell'aggiudicazione viziata e dalla conservazione del bene fino alla nuova fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.