Cassazione Penale, Sentenza n. 2315/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, comma 1) chiedendo il riconoscimento della fattispecie meno grave prevista dal comma 5 dello stesso art. 73. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il fatto che la Corte di appello avrebbe valutato superficialmente i criteri previsti (limitandosi, secondo il ricorrente, a considerare il quantitativo e la finalità illecita) e non avrebbe effettuato una valutazione complessiva degli elementi richiesti dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi al riconoscimento del comma 5, effettuando una valutazione complessiva che ha considerato il dato ponderale (quantitativo e numero di dosi), le modalità della condotta, i reperti sequestrati e il comportamento dell'imputato (incluso l'atto di disfarsi della droga gettandola in mare). Per tali ragioni è stata esclusa la riconducibilità dei fatti alla fattispecie di lieve entità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma che punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte evidenzia la forbice edittale rispetto al comma 5 e la necessità di valutare la proporzione tra offesa e pena.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Fattispecie di lieve entità che può essere riconosciuta solo dopo valutazione complessiva dei parametri qualitativi e quantitativi e delle circostanze; va interpretata in modo restrittivo e conforme ai principi costituzionali di offensività e proporzione.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 35737/2010 (24/06/2010)
Ha sancito che il comma 5 va riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività, richiedendo valutazione caso per caso e non limitata all'inesistenza di un singolo indice.
Corte Costituzionale, sent. n. 179/2017
Ha sollevato questioni di ragionevolezza e proporzionalità della pena prevista dal comma 1 e richiamato il legislatore ad intervenire; impone un'interpretazione conforme ai principi costituzionali.
Sez. U. Corte di Cassazione, n. 51063/2018 (Muralo)
Ha chiarito che la diversità delle sostanze non esclude di per sé il riconoscimento della lieve entità: occorre una valutazione complessiva degli elementi.
Sez. 6, n. 812/29/11/2022 (Caccavallo)
Ribadisce che il dato quantitativo di per sé può assorbire gli altri elementi solo se è di tale rilevanza da determinare l'assorbimento.
Sez. 6, n. 13982/20/02/2018 (Lonnibino)
Sottolinea l'importanza di valutare le capacità operative del soggetto e le relazioni col mercato (quantità movimentata, numero di assuntori riforniti, rete organizzativa, modalità di occultamento) ai fini della distinzione tra piccolo spaccio e spaccio organizzato.
Sez. 6, n. 45061/03/11/2022 (Restivo)
Evidenzia che l'assenza di elementi che dimostrino un ampio giro d'affari, contatti con fornitori all'ingrosso o disponibilità economica può orientare verso la configurazione del piccolo spaccio.
Sez. U., n. 33040/26/02/2015 (Jazouli)
Richiama la necessità di calibrare la pena sull'offesa concreta e di affinare la commisurazione in relazione ai dati del singolo caso.
Massime di principio
- Il riconoscimento del comma 5 art. 73 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva e concreta di tutti gli indici indicati dalla norma: qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze, rete di approvvigionamento e numero di assuntori.
- Il dato quantitativo non può avere valore assorbente di regola, ma può farlo quando sia di per sé talmente rilevante da sovrastare tutti gli altri elementi.
- La presenza di sostanze diverse non esclude automaticamente il riconoscimento della lieve entità; occorre sempre valutare il quadro complessivo.
- Comportamenti quali lo smaltimento della droga alla vista delle forze dell'ordine, modalità di occultamento o cessioni a terzi sono indici contrari al riconoscimento della lieve entità.
- In caso di dubbio sulla proporzione tra offesa e pena, la giurisprudenza invita ad un'interpretazione rigorosa e caso per caso, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle pronunce costituzionali che sollecitano un intervento legislativo ove necessario.
- Fattori che favoriscono il riconoscimento del comma 5: piccolissime quantità compatibili con uso personale, assenza di elementi che dimostrino smercio continuativo o rete di rifornimento, mancanza di cessioni documentate.
- Fattori che ostano al riconoscimento del comma 5: quantità idonee a ricavare numerose dosi, prove di cessione anche a terzi, concorso con altri, occultamento o comportamenti volti ad eludere i controlli.
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