Sentenza del 06/07/2016 n. 13757 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela relativa a un avviso di accertamento per Irpef, Ilor, SSN e tassa Europa, anno 1996, nonché alla conseguente cartella di pagamento. Gli atti originari non erano stati tempestivamente impugnati ed erano quindi divenuti definitivi. La contribuente sosteneva che il parziale sgravio disposto dall’Ufficio costituisse l’esito di una nuova istruttoria e rendesse impugnabile il diniego di autotutela, anche come nuovo atto di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il rifiuto di annullare in autotutela un atto impositivo ormai definitivo, quando l’autotutela abbia portata riduttiva o confermativa, non è autonomamente impugnabile, perché non può riaprire la contestazione dell’originario accertamento non impugnato. L’annullamento parziale o la riduzione della pretesa non determinano un’innovazione lesiva per il contribuente. Sarebbe invece impugnabile un nuovo atto di autotutela che ampliasse la pretesa tributaria originaria. Le spese sono state compensate per le oscillazioni della giurisprudenza.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di ritirare in autotutela un atto impositivo definitivo non rientra nella previsione dell’art. 19 e non è quindi impugnabile.
Il diniego di autotutela non è autonomamente impugnabile quando mira soltanto a mantenere fermo un atto impositivo già definitivo e non introduce una nuova o maggiore pretesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4
La CTP aveva rilevato un vizio processuale relativo alla produzione documentale connessa all’impugnazione della cartella di pagamento.
D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68
L’Amministrazione può procedere, salvo che sia intervenuto giudicato, all’annullamento di un atto riconosciuto illegittimo o infondato con provvedimento motivato comunicato al destinatario.
La norma riconosce il potere di autotutela dell’Amministrazione, ma non attribuisce al contribuente il diritto di riaprire, tramite l’impugnazione del diniego, una controversia su un atto impositivo ormai definitivo.
Cass., Sezioni Unite, n. 16776/2005
Il rifiuto di autotutela può essere impugnabile in astratto, ma spetta al giudice tributario verificare se l’istanza riguardi vizi originari dell’atto o eventi sopravvenuti; tale principio non consente di contestare nuovamente un accertamento ormai definitivo.
Cass., Sezioni Unite, n. 3698/2009
L’atto con cui l’Amministrazione rifiuta di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non è impugnabile.
La discrezionalità dell’autotutela e il divieto di riaprire la contestazione di un atto definitivo impediscono l’impugnazione del diniego, salvo che il nuovo provvedimento incida ampliando la pretesa.
Cass. n. 7511/2016
Conferma che l’autotutela riduttiva non è autonomamente impugnabile, mentre può esserlo un nuovo atto con portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa.
Cass. n. 14243/2015
Ha riconosciuto l’impugnabilità dell’annullamento parziale di un avviso definitivo quando il provvedimento esprima una nuova e compiuta pretesa tributaria; la sentenza in esame distingue tale ipotesi dall’autotutela meramente riduttiva.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento non viene impugnato nei termini, diventa definitivo e non può essere contestato indirettamente attraverso l’impugnazione del diniego di autotutela.
- L’autotutela è normalmente discrezionale: l’Amministrazione può correggere o ridurre una pretesa, ma il contribuente non può usarla come mezzo per ottenere una nuova decisione sul merito dell’accertamento ormai consolidato.
- Un provvedimento di autotutela che riduce o conferma una pretesa già definitiva non è, di regola, autonomamente impugnabile, perché non produce una nuova lesione rispetto alla situazione già conosciuta.
- Un nuovo atto può essere impugnabile se introduce una pretesa tributaria maggiore o diversa rispetto a quella originaria, oppure se contiene una nuova e autonoma manifestazione impositiva.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende ordinariamente i termini per impugnare l’atto originario: è quindi essenziale contestare tempestivamente l’avviso e la cartella, senza fare affidamento sulla successiva autotutela.
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