Sentenza del 29/12/2017 n. 31125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell’imposta di registro proporzionale versata nel 1998 sull’intero corrispettivo relativo a una concessione cinquantennale di beni demaniali destinati al quartiere fieristico. A seguito della sdemanializzazione dei beni e della trasformazione del rapporto in locazione privatistica soggetta a IVA, la società sosteneva che dovesse applicarsi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e che, comunque, spettasse il rimborso dell’imposta relativa alle annualità successive alla cessazione della concessione, in analogia con quanto previsto per le locazioni dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986. Contestava inoltre la qualificazione del rapporto come composto da due contratti distinti e deduceva la violazione dei principi costituzionali e della normativa unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la concessione di beni demaniali, finalizzata al perseguimento di interessi pubblici, è giuridicamente distinta dalla successiva locazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile, avente finalità economica. I canoni concessori non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA e l’imposta di registro era correttamente dovuta, in misura proporzionale, al momento della registrazione dell’atto, sulla base del canone pattuito per l’intera durata della concessione. Il rimborso previsto dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 riguarda specificamente i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani e non era analogicamente applicabile alla concessione demaniale. La successiva norma che ha esteso tale disciplina alle concessioni demaniali è stata considerata innovativa, non meramente interpretativa. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.200 euro, oltre agli ulteriori oneri previsti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 5 della Tariffa, Parte I
Imposta di registro proporzionale sugli atti e contratti indicati dalla disposizione.
La concessione demaniale era soggetta a imposta di registro proporzionale secondo la disciplina vigente al momento della registrazione.
D.P.R. n. 131/1986, artt. 43 e 45
La base imponibile è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto.
Per l’atto concessorio l’imposta doveva essere calcolata sull’intero canone pattuito per la durata della concessione.
D.P.R. n. 131/1986, art. 17, comma 3
In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso.
La disposizione si applica ai contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani e non, prima dell’intervento legislativo del 2012, alle concessioni demaniali.
D.P.R. n. 131/1986, art. 40, comma 1
L’imposta di registro si applica in misura fissa alle operazioni soggette ad IVA.
Il principio di alternatività IVA-registro opera quando l’operazione è effettivamente soggetta a IVA; non si applicava alla concessione demaniale, i cui canoni non erano considerati corrispettivi imponibili IVA.
Legge n. 388/2000, art. 145, comma 53
La disposizione ha determinato il mutamento del regime giuridico dei beni, con trasformazione del rapporto da concessione demaniale a locazione privatistica.
D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, art. 3, comma 16
Le previsioni di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 17, comma 3 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.
La norma è stata ritenuta innovativa e non interpretativa; pertanto non poteva essere applicata retroattivamente alla concessione oggetto del giudizio.
Direttiva 2006/112/CE, art. 401
La disposizione non è stata ritenuta violata, poiché la tassazione contestata era stata compiutamente disciplinata dall’imposta di registro al momento della registrazione e non integrava un’imposta sul volume d’affari incompatibile con il diritto unionale.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del rapporto al momento dell’imposizione è decisiva: una concessione amministrativa di beni demaniali può essere fiscalmente distinta dalla successiva locazione privatistica degli stessi beni.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non elimina automaticamente l’imposta di registro: opera soltanto quando la specifica operazione è effettivamente soggetta a IVA.
- Il rimborso dell’imposta relativa alle annualità future, previsto per la risoluzione anticipata, non può essere esteso per analogia a rapporti diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.
- Una norma successiva che estende una disciplina agevolativa o restitutoria a una nuova categoria di contratti, se qualificata come innovativa, non si applica ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per valutare la debenza dell’imposta occorre fare riferimento alla disciplina vigente e alla natura del contratto al momento della registrazione, salvo specifiche disposizioni retroattive.
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