Sentenza del 29/12/2017 n. 249 - Comm. Trib. Prov. Novara
Procedura - Cartella di pagamento - Consegna ed accettazione a mezzo PEC in forma "pdf". Necessaria notifica del documento informatico dotato di firma digitale, o elettronca, e non di una semplice copia informatica di documento cartaceo - Nullità insanabile della notifica - Fondamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La notifica della cartella tramite PEC è stata ritenuta nulla in modo insanabile, poiché il file PDF costituiva una mera copia meccanica del documento cartaceo e non un documento informatico munito di firma digitale o elettronica. La validità della notificazione richiede invece che il documento trasmesso consenta di verificare l'integrità, l'autenticità e la provenienza dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica perché il messaggio PEC conteneva una semplice copia informatica, in formato PDF, di un documento cartaceo, anziché il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale o elettronica e trasmesso nel formato idoneo, tipicamente .p7m. Secondo la contestazione, il PDF non garantiva adeguatamente l'integrità, l'immodificabilità del documento e l'identificabilità del suo autore.
Norme richiamate
Codice dell'amministrazione digitale (CAD)
Il documento informatico destinato a produrre effetti giuridici deve offrire garanzie di integrità, immodificabilità, autenticità e riferibilità al suo autore. La firma digitale o elettronica qualificata costituisce, secondo la decisione, un elemento essenziale per assicurare tali garanzie nella notificazione via PEC.
Disciplina della notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata
La PEC certifica principalmente l'invio e la consegna del messaggio, ma non rende automaticamente valido il documento allegato. L'allegato deve essere un documento informatico idoneo, dotato della sottoscrizione e delle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa.
Massime di principio
- La trasmissione tramite PEC non sana i vizi del documento allegato: occorre verificare sia la regolarità della PEC sia l'autenticità e l'integrità dell'atto trasmesso.
- Una semplice scansione o copia in formato PDF di un documento cartaceo può essere considerata insufficiente quando la legge richiede un documento informatico originale sottoscritto digitalmente.
- Per gli atti notificati via PEC, il formato .p7m o altro formato legalmente equivalente consente normalmente di verificare la firma digitale, il sottoscrittore e l'integrità del documento; il solo PDF privo di firma verificabile può non essere sufficiente.
- In caso di contestazione, è necessario esaminare il file effettivamente allegato, la firma digitale, le ricevute PEC e la normativa vigente al momento della notifica, poiché eventuali modifiche legislative o regolamentari possono incidere sulla validità del formato utilizzato.
- Quando la notifica manca di un requisito essenziale del documento informatico, il vizio può comportare la nullità della notificazione e, secondo l'orientamento richiamato, tale nullità può essere insanabile.
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