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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Lodi

Sanzione - Omessa indicazione costi black list in dichiarazione dei redditi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione della sanzione pari al 10% dell'importo complessivo dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente aveva omesso tale indicazione, ma aveva comunque presentato la comunicazione delle operazioni "black list" prevista dal d.m. 30 ottobre 2010. Tale adempimento aveva fornito all'Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie per conoscere le operazioni e svolgere i controlli, senza ostacolare l'attività di accertamento.

La decisione

La sanzione non è stata ritenuta applicabile. L'omessa indicazione dei costi "black list" nella dichiarazione non comporta automaticamente la sanzione del 10% quando il contribuente abbia assolto, anche attraverso un diverso adempimento informativo previsto dalla normativa, l'obiettivo sostanziale di rendere conoscibili all'Amministrazione le operazioni effettuate. La comunicazione separata delle operazioni "black list" è stata considerata sufficiente a escludere l'ostacolo all'attività di controllo.

Norme richiamate

  • D.M. 30 ottobre 2010

    La comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata può costituire un adempimento idoneo a fornire all'Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie sui costi e sulle operazioni, anche se tali elementi non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • Disciplina sanzionatoria dell'omessa indicazione dei costi "black list"

    10% dell'importo complessivo dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi

    La sanzione del 10% non deve essere applicata in modo meramente automatico: è necessario verificare se l'omissione abbia concretamente ostacolato l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Se le informazioni sono state comunque fornite tramite altri adempimenti, la sanzione può essere esclusa.

Massime di principio

  • L'omissione formale di un'indicazione in dichiarazione non comporta necessariamente una sanzione se il contribuente ha comunque fornito all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per effettuare i controlli.
  • Per valutare l'applicabilità della sanzione occorre considerare la funzione sostanziale dell'adempimento e verificare se vi sia stato un effettivo ostacolo all'accertamento.
  • La presentazione tempestiva di comunicazioni o documenti alternativi, previsti dalla normativa e contenenti gli stessi dati rilevanti, può escludere o ridurre le conseguenze sanzionatorie dell'omissione dichiarativa.
  • La mera regolarità formale della dichiarazione non è l'unico criterio decisivo: rilevano anche la trasparenza del comportamento del contribuente, la completezza delle informazioni rese e l'assenza di un danno concreto per l'attività di controllo.
  • Questa interpretazione non autorizza a ignorare gli obblighi dichiarativi: l'esclusione della sanzione dipende dalla prova che le informazioni siano state effettivamente comunicate con modalità idonee, complete e verificabili.

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