Sentenza del 29/12/2017 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Spese di sponsorizzazione - Associazioni sportive dilettantistiche - Deducibili sponsorizzazioni dirette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La norma consente la deduzione dei costi quando la sponsorizzazione è direttamente finalizzata alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto che sostiene la spesa. Non rientrano invece nella disciplina le spese relative all'acquisto di spazi pubblicitari che non siano utilizzati direttamente dallo sponsor, ma siano ceduti o utilizzati da soggetti terzi.
La decisione
La deducibilità è stata riconosciuta solo per le sponsorizzazioni direttamente riferibili alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante. Le spese relative a spazi pubblicitari ceduti o utilizzati da terzi sono state escluse dall'ambito applicativo dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e, pertanto, non risultano deducibili sulla base di tale disposizione. Il testo non indica gli estremi della sentenza né l'esito processuale formale, ma il principio espresso è favorevole all'Amministrazione finanziaria con riferimento alle spese indirette o utilizzate da terzi.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Sono deducibili nell'ambito del reddito d'impresa i costi sostenuti per la sponsorizzazione di attività volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
La disposizione opera quando esiste un rapporto diretto tra la spesa di sponsorizzazione e la promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor. Non comprende l'acquisto di spazi pubblicitari successivamente ceduti o utilizzati da soggetti terzi.
Massime di principio
- Per invocare la deducibilità agevolata delle sponsorizzazioni, il soggetto che sostiene il costo deve essere direttamente identificabile come beneficiario della promozione pubblicitaria.
- La fattura o il contratto di sponsorizzazione devono documentare con chiarezza il collegamento tra l'attività promozionale e l'immagine, i servizi o i prodotti dello sponsor.
- La mera disponibilità o l'acquisto di spazi pubblicitari non è sufficiente se tali spazi vengono ceduti, riutilizzati o sfruttati da soggetti terzi.
- In presenza di sponsorizzazioni indirette, occorre valutare la deducibilità secondo le regole ordinarie e dimostrare l'inerenza, l'effettività e la congruità del costo, senza presumere l'applicazione automatica dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
- La disciplina non tutela necessariamente ogni esborso formalmente qualificato come sponsorizzazione: prevalgono la sostanza dell'operazione e l'effettivo destinatario della promozione.
Testo integrale
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