Sentenza del 29/12/2017 n. 248 - Comm. Trib. Prov. Novara
Riscossione - Preavviso di Fermo Amministrativo. Comunicazione al contribuente di prossima iscrizione di misura cautelare. Voci di credito riportate per relationem - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato le voci di credito e i criteri di determinazione degli importi indicati nel preavviso di fermo amministrativo, sollevando anche questioni di diritto relative alla pretesa tributaria. Il preavviso, tuttavia, richiamava cartelle di pagamento già notificate e riportava le relative voci di credito per relationem, allo scopo di informare il contribuente dell'esistenza del debito e sollecitarne il pagamento prima dell'iscrizione della misura cautelare.
La decisione
La contestazione relativa alla determinazione degli importi è stata ritenuta tardiva, poiché avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente contro le cartelle di pagamento già notificate. Le questioni di merito sono state considerate sostanzialmente irrilevanti nel giudizio sul preavviso di fermo, il quale si limita a richiamare debiti già iscritti a ruolo e rimasti insoluti. Il preavviso è stato quindi ritenuto legittimo sotto il profilo della possibilità di indicare le voci di credito per relationem.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo può richiamare per relationem le cartelle di pagamento e le relative voci di credito, purché tali atti siano stati validamente notificati e siano identificabili.
- Le contestazioni riguardanti l'esistenza, la liquidazione o l'ammontare del debito devono essere proposte contro la cartella di pagamento entro i termini previsti; non possono, di regola, essere recuperate tardivamente impugnando il successivo preavviso di fermo.
- Nel giudizio sul preavviso di fermo, il giudice verifica principalmente la validità della comunicazione, l'individuabilità dei carichi e l'esistenza di un debito rimasto insoluto, senza riaprire questioni di merito già definibili in sede di impugnazione della cartella.
- Il richiamo a precedenti atti per relationem è generalmente ammissibile quando consente al contribuente di comprendere quali debiti fondano la misura cautelare e di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa.
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