Ordinanza n. 1662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2453 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado, relativa a una procedura di affidamento di lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di merito dell'appello né le censure dedotte contro gli atti della procedura di gara. La domanda cautelare è stata fondata sul pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, tenuto conto dello stato della procedura e dell'intervenuta consegna dei lavori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, al solo fine di mantenere integra la situazione di fatto sino alla decisione di merito. Il giudice ha ritenuto sussistente, in sede di sommaria delibazione e all'esito della comparazione degli interessi contrapposti, un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante, rilevando che la consegna dei lavori era intervenuta soltanto il 27 gennaio 2026. La trattazione del merito è stata fissata per il 25 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello e della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa in via cautelare quando, a una sommaria delibazione e all'esito della comparazione degli interessi contrapposti, risulti un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante.
- La tutela cautelare può essere limitata al mantenimento della res adhuc integra sino alla trattazione del merito, senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali controverse.
- Nella valutazione cautelare rileva anche lo stato di avanzamento dell'attività amministrativa o contrattuale: la recente consegna dei lavori può giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza per preservare l'utilità della decisione di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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