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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22269/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva riconosciuto la responsabilità di Sergio Buono per bancarotta fraudolenta documentale commessa quale liquidatore della "Security s.r.l."; il ricorrente denunciava (1) vizi di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, lamentando la mancata dimostrazione della regolare notifica della sentenza di fallimento e la mancata consegna delle scritture contabili da parte del precedente amministratore; (2) omessa assunzione di prova dichiarativa ritenuta decisiva (la escussione del notaio che avrebbe nominato il ricorrente liquidatore).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto inammissibili i motivi perché non specificavano la decisività delle prove richieste e perché alcune deduzioni erano nuove e inammissibili in questa sede. La Corte ha richiamato le dichiarazioni del precedente amministratore e di un agente di polizia giudiziaria secondo cui le scritture erano state esibite, traendone la logica inferenza che il ricorrente, pur essendone venuto in possesso come liquidatore, le avrebbe sottratte o occultate; inoltre il ricorrente non depositò le scritture neppure successivamente. Per legge, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato solo per indicare la modalità/forme di svolgimento dell'udienza (contesto procedurale), senza incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte l'ha applicata per imporre il pagamento delle spese.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità sulla ammissibilità di motivi nuovi

    Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020 Rv. 280306

    Principio secondo cui deduzioni o motivi formulati per la prima volta in Cassazione sono inammissibili; la Corte lo ha applicato per escludere la questione sulla notifica del fallimento sollevata per la prima volta in Cassazione.

  • Giurisprudenza di legittimità sulla rinnovazione istruttoria

    Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657; Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334

    Principi richiedenti che la riassunzione o l'acquisizione di nuove prove sia ammessa solo se i dati probatori preesistenti sono incerti e il mezzo di prova richiesto rivesta carattere di decisività; spetta al richiedente dimostrare la necessità del nuovo mezzo per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto non dimostrata tale decisività.

  • Giurisprudenza su deduzioni di merito già esaminate

    Sez. 5, n. 42618 del 24/09/2004 Rv. 229903

    Richiamata per sostenere la corretta replica della Corte d'appello sulla questione della notifica e sulla valutazione delle deduzioni difensive già svolte in sede di gravame.

Massime di principio

  • Non sollevare in Cassazione questioni nuove che non siano state dedotte in primo o secondo grado: i motivi nuovi sono normalmente inammissibili.
  • In Cassazione occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; rilievi generici che non scardinano il ragionamento motivazionale saranno dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere la rinnovazione istruttoria va dimostrata in modo specifico la decisività e la necessità del mezzo di prova richiesto, superando la presunzione di completezza del compendio probatorio già acquisito.
  • La mancata produzione o il mancato deposito di documenti rilevanti, anche se tardivo, può essere interpretata come volontà di sottrazione/occultamento e avvalorare la ricostruzione accusatoria.
  • Le dichiarazioni di testimoni ritenute credibili possono legittimare deduzioni logiche (es. consegna e successiva sottrazione di scritture) senza bisogno di ulteriori accertamenti quando il difensore non dimostra la necessità probatoria contraria.
  • L'inammissibilità per colpa nel ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

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