Cassazione Civile, Ordinanza n. 02198/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata e della documentazione allegata, rilevando che i requisiti normativamente richiesti risultavano integrati e che l'Ufficio erariale non aveva mosso contestazioni. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, disponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un ricorso per cassazione proposto dal contribuente avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma. In prossimità dell'udienza, la parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle liti prevista dalla L. n. 197/2022, producendo la domanda e la prova del versamento del dovuto. L'Agenzia delle Entrate, costituita in resistenza, non ha sollevato eccezioni in merito alla richiesta. Il punto decisivo non riguarda il merito del tributo, ma la verifica dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di una valida definizione agevolata della lite.
Norme richiamate
definizione delle liti secondo la procedura agevolata
La Corte ritiene che, in presenza di istanza del contribuente e della documentazione prescritta, nonché in assenza di contestazioni dell'Amministrazione, il giudizio debba essere dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata della lite, corredata della prova del versamento dovuto e degli ulteriori documenti richiesti dalla disciplina applicabile, consente l'estinzione del giudizio quando risultino integrati tutti i presupposti normativi.
- In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, la mancata opposizione dell'Amministrazione finanziaria costituisce un elemento che conferma la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue per definizione della lite, la Corte non entra nel merito della controversia e regola le spese secondo il criterio indicato nel provvedimento estintivo.
Come è indicizzato
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