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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17774/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico e solo apparente, perché meramente riproduttivo delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo un solo motivo: contestava la correttezza della motivazione con cui era stato escluso il riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. Secondo la Corte di cassazione, però, il motivo non introduceva una critica autonoma e specifica alla decisione impugnata, ma si limitava a reiterare argomentazioni già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito. La sentenza di appello aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di invasione di terreni o edifici sulla base dell'assenza di una documentazione valida e pertinente circa l'impossibilità di reperire un diverso alloggio e della volontà di occupare l'immobile in modo continuativo e non temporaneo.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    La causa di giustificazione dello stato di necessità non è riconoscibile in assenza di una dedotta e provata situazione di inevitabilità e di impossibilità di reperire un diverso alloggio; il motivo di ricorso che non si confronta specificamente con il ragionamento del giudice di merito è inammissibile.

  • art. 633 c.p.

    È richiamato quale titolo di reato per cui la sentenza di merito ha ritenuto la responsabilità dell'imputato, in relazione all'occupazione dell'immobile con carattere continuativo e non temporaneo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza reale confronto critico, le stesse censure già dedotte in appello e già puntualmente respinte dal giudice di merito.
  • La doglianza è solo apparente e quindi non specifica se non si misura con le rationes decidendi della sentenza impugnata, omettendo di indicare errori logici o giuridici effettivi della motivazione.
  • Lo stato di necessità non può essere invocato in modo generico: occorre una concreta allegazione e una documentazione pertinente sull'impossibilità di reperire un diverso alloggio, oltre alla dimostrazione della non temporaneità della condotta contestata che il giudice di merito ha valorizzato in senso opposto.
  • In presenza di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneInvasione di terreni o edificiImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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