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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21421/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che non fossero emersi elementi idonei ad affermare la sua responsabilità per il reato contestato. Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto privo di specificità: le doglianze erano generiche e non si confrontavano puntualmente con le argomentazioni della decisione di secondo grado, né indicavano in modo analitico le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    L'impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La carenza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere l'assenza di elementi sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica o meramente assertiva.
  • L'inammissibilità può derivare dalla mancata indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascun motivo di impugnazione.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è idonea, di per sé, a superare il vaglio di ammissibilità se non è supportata da una critica concreta e autosufficiente alle motivazioni della sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono ex lege le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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