Cassazione Penale, Sentenza n. 4590/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata e ricettazione di autovettura. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per presunta valutazione illogica delle contraddizioni nelle dichiarazioni dell'unica teste che avrebbe riconosciuto il La Licata (mancata menzione di tatuaggi e difformità di altezza rispetto al ricorrente); (2) violazione di legge per omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in considerazione della ridotta somma sottratta (circa Euro 315).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il ricorrente non ha indicato la correlazione tra le proprie censure e le ragioni argomentate dalla sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con le risultanze probatorie (filmati di videosorveglianza che hanno consentito di individuare il numero parziale di targa e la presenza di vistosi tatuaggi sul conducente; identificazione della proprietaria dell'auto e accertamento dell'uso del mezzo da parte del La Licata; foto-segnaletica con tatuaggi) cui la Corte territoriale ha attribuito rilievo decisivo. Quanto all'identificazione testimoniata, la Corte d'Appello ha fornito spiegazioni logiche (posizione relativa, turbamento della teste, rapidità del passaggio) che non risultano illogiche o contraddittorie a tal punto da giustificare la cassazione. La doglianza sull'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte aveva motivato adeguatamente l'insussistenza dell'attenuante, richiamando l'ammontare non esiguo della somma e le modalità particolarmente offensive e pericolose della condotta (due rapinatori armati e travisati). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma relativa all'attenuante per "lieve offesa" o per il fatto che il reato abbia avuto limitata rilevanza è stata interpretata dalla Corte come non applicabile: l'ammontare della somma sottratta (circa Euro 315) e le modalità (rapinatori armati e travisati) escludono la caratterizzazione come "irrisoria" per i fini dell'attenuante
Principio di giurisprudenza sulla inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della correlazione tra motivi e decisione impugnata (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 citata)
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425
La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica la relazione tra le critiche svolte e le ragioni argomentate dalla decisione impugnata; il ricorrente non ha confutato le risultanze decisive indicate dalla Corte d'Appello
Massime di principio
- Per la cassazione è necessario indicare espressamente la correlazione tra le censure e le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata; un ricorso che non affronta il complessivo apparato motivazionale è inammissibile
- Contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni di un teste possono essere irrilevanti se esistono elementi probatori documentali e oggettivi (es. filmati, targa, foto-segnaletica, riscontri sull'uso del veicolo) che corroborano l'identificazione
- Nel valutare la rilevanza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. non conta solo la somma sottratta ma anche le modalità del fatto; il carattere 'irrisorio' richiesto dalla giurisprudenza è valutato restrittivamente quando siano presenti condotte particolarmente allarmanti o violente
- La percezione visiva del testimone può essere giustificatamente ritenuta inaffidabile per circostanze oggettive (posizione reciproca, rapidità dell'evento, turbamento), e tali considerazioni, se adeguatamente motivate dal giudice, sono difficilmente censurabili in Cassazione
- Per contestare efficacemente una identificazione fondata su più elementi, il difensore deve argomentare specificamente contro ciascuna risultanza probatoria decisiva e non limitarsi a rilievi generici sulle dichiarazioni dei testi
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