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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO TRIBUTARIO - La notificazione dell'appello in luogo diverso dal domicilio eletto è inesistente ed insanabile - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva escluso la debenza dell'imposta per l'occupazione di suolo pubblico relativa ai piloni di un viadotto autostradale sovrastante una strada comunale. Sosteneva che i piloni occupassero materialmente, o comunque limitassero, l'uso pubblico della strada. La società ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività e per omessa notificazione presso il procuratore costituito e il domicilio eletto.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello senza esaminare il merito. L'impugnazione è stata spedita oltre il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. richiamato dall'art. 51 del processo tributario. Inoltre, l'atto è stato notificato direttamente al legale rappresentante della società presso la sede sociale, anziché al procuratore costituito nel domicilio eletto. Tale notificazione è stata ritenuta inesistente e insanabile, anche a seguito della costituzione della società, avvenuta proprio per contestare l'irritualità della notificazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 800 euro.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    termine lungo di sei mesi

    In assenza di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro sei mesi dal deposito della decisione, indipendentemente dalla data in cui la parte ne abbia avuto effettiva conoscenza.

  • Art. 51 del codice del processo tributario

    Richiama il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione tributaria.

  • Art. 49 del codice del processo tributario

    Richiama, per le impugnazioni tributarie, le disposizioni del titolo III, capo I, libro II, del codice di procedura civile, tra cui l'art. 330 c.p.c.

  • Art. 330 c.p.c.

    L'atto di impugnazione deve essere notificato presso il domicilio eletto in occasione della notificazione della sentenza oppure al procuratore costituito presso il domicilio eletto nel precedente grado di giudizio. La notificazione diretta alla parte o al legale rappresentante, quando esiste un procuratore costituito con domicilio eletto, è inesistente.

  • Art. 16 del codice del processo tributario

    Disciplina le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio, ma non trova applicazione prioritaria quando si tratta della notificazione di un atto di impugnazione contro una parte già costituita.

  • Artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Contengono le regole generali sulle notificazioni, applicabili all'atto introduttivo, mentre per l'impugnazione prevale la disciplina speciale dell'art. 330 c.p.c.

Massime di principio

  • L'appello tributario deve essere notificato entro il termine previsto dalla legge, calcolato dal deposito della sentenza se questa non è stata notificata; la mancata conoscenza effettiva della decisione non sospende né proroga il termine.
  • Quando la parte vittoriosa si è costituita nel primo grado con un procuratore e ha eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo, l'atto di impugnazione deve essere notificato al procuratore e presso il domicilio eletto.
  • La notificazione dell'impugnazione eseguita direttamente alla parte o presso la sede sociale, anziché al procuratore costituito, può essere qualificata come inesistente e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, soprattutto se questa è finalizzata a eccepire l'irritualità della notifica.
  • La spedizione dell'atto in busta chiusa, anziché in plico aperto, può costituire una mera irregolarità non determinante quando il contenuto e la riferibilità dell'atto non siano specificamente contestati; non sostituisce però il rispetto dei termini e del corretto destinatario della notificazione.
  • Prima di esaminare il merito di un appello occorre verificare rigorosamente termine di impugnazione, destinatario, domicilio e modalità della notificazione, poiché un vizio preliminare può comportare l'inammissibilità dell'intero gravame.

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