Cassazione Civile, Ordinanza n. 01355/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Una società di persone aveva agito contro la banca del rapporto di conto corrente per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole che avevano determinato addebiti ritenuti illegittimi, in particolare per interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto, chiedendo la restituzione delle somme versate senza titolo e il risarcimento del danno. In primo grado era stata emessa anche ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186-quater c.p.c. in favore della società. Successivamente il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per rinuncia alla pretesa e aveva revocato l’ordinanza. In appello il socio superstite aveva impugnato la decisione, ma la corte territoriale aveva ritenuto non provato il passaggio del credito al socio, valorizzando la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese come indizio di rinuncia al credito e osservando che l’impresa individuale del socio era stata iscritta solo in un momento successivo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 2495 c.c., degli artt. 110, 186-quater e 474 c.p.c. e degli artt. 2729 e 1236 c.c., sostenendo che si trattava di un credito liquido esistente al momento della cancellazione e che la remissione del debito richiede una manifestazione inequivoca, non desumibile dalla sola cancellazione; 2) violazione dell’art. 2558 c.c., assumendo il subentro del ricorrente, quale cessionario dell’azienda, in tutti i rapporti attivi e passivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto erronea la decisione di merito perché aveva attribuito valore remissorio alla mera cancellazione della società dal registro delle imprese e aveva trascurato che la remissione del debito richiede una volontà chiara, univoca e comunicata al debitore. Ha inoltre osservato che, in assenza di una volontà abdicativa della società, il credito non liquidato si trasferisce ai soci, e che la successiva costituzione dell’impresa individuale del socio non esclude tale successione.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’estinzione dell’ente, ma non comporta automaticamente l’estinzione dei crediti sociali non liquidati; questi si trasferiscono ai soci salvo una inequivoca rinuncia o remissione.
Richiamato a sostegno della prosecuzione/successione nel processo del soggetto subentrante nei rapporti sostanziali della società estinta.
Norma richiamata in relazione all’ordinanza anticipatoria di condanna poi revocata dal giudice di primo grado.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme processuali invocate a sostegno della permanenza/azionabilità del credito.
Richiamato per contestare la costruzione presuntiva della volontà di rinuncia; la Corte esclude che la sola cancellazione integri una presunzione univoca di remissione.
La remissione del debito richiede una manifestazione di volontà inequivoca del creditore, anche con comportamento concludente, e la comunicazione al debitore beneficiato.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere il subentro nei rapporti dell’azienda; la Corte osserva che il punto non è decisivo ai fini della successione del credito in assenza di rinuncia.
Massime di principio
- Dopo l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i crediti sociali non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci, salvo prova di una inequivoca volontà abdicativa o remissoria riferibile a quello specifico credito.
- La mera cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese non basta, di per sé sola, a dimostrare la rinuncia ai crediti sociali, poiché è un fatto intrinsecamente equivoco e non consente una presunzione automatica di remissione.
- La remissione del debito non può essere desunta da comportamenti equivoci: occorre una manifestazione chiara e non equivoca della volontà del creditore, partecipata al debitore beneficiato.
- Nel giudizio promosso dall’ex socio per il credito già spettante alla società estinta, incombe sul debitore convenuto allegare e provare l’eventuale estinzione del credito per remissione, non essendo sufficiente limitarsi a invocare la cancellazione della società.
- La successiva organizzazione o intestazione del credito in un’impresa individuale del socio non esclude la successione del socio nel credito già appartenuto alla società, se manca una valida rinuncia al credito stesso.
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