Cassazione Civile, Ordinanza n. 00848/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la ripetizione di somme trattenute dall’INPS a titolo di indebito sull’indennità di disoccupazione percepita da un lavoratore dopo il licenziamento e fino al successivo annullamento giudiziale del recesso, con ordine di reintegrazione e condanna risarcitoria. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittime le trattenute, valorizzando il fatto che la reintegrazione non era stata eseguita e che il lavoratore non aveva ottenuto alcun pagamento, poiché il datore di lavoro era poi fallito e l’insinuazione al passivo era risultata infruttuosa. L’INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 3, R.D.L. n. 1827/1935, in relazione agli artt. 18 L. n. 300/1970 e 2033 c.c., sostenendo che, una volta annullato il licenziamento e disposta la reintegra, il rapporto di lavoro si ricostituisce ex tunc e quindi non vi sarebbe spazio per equiparare la posizione del lavoratore a quella di disoccupato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’INPS, osservando che la decisione impugnata era conforme a un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condizione di disoccupazione permane quando l’ordine giudiziale di reintegrazione non venga in concreto eseguito. Nel caso concreto, il lavoratore non era stato effettivamente reintegrato né risarcito delle retribuzioni perdute a causa del fallimento del datore di lavoro e dell’inefficacia dell’insinuazione al passivo; pertanto, l’indennità di disoccupazione non era da considerarsi indebitamente percepita. Il ricorso è stato quindi respinto, con permanenza della decisione favorevole al lavoratore.
Norme richiamate
art. 45, comma 3, R.D.L. n. 1827/1935
La norma non impedisce il riconoscimento della condizione di disoccupazione quando, pur annullato il licenziamento, l’ordine di reintegra non sia stato attuato in concreto.
L’ordine di reintegrazione, se non eseguito nei fatti, non elimina la situazione sostanziale di disoccupazione del lavoratore ai fini della prestazione previdenziale.
La ripetizione dell’indebito presuppone l’inesistenza del diritto alla prestazione; qui non ricorre, perché la prestazione di disoccupazione è stata ritenuta dovuta in assenza di effettiva reintegra e di risarcimento.
Massime di principio
- Ai fini dell’indennità di disoccupazione, la mera ricostituzione giuridica ex tunc del rapporto di lavoro conseguente all’annullamento del licenziamento non esclude automaticamente lo stato di disoccupazione, se il lavoratore non venga poi reintegrato in concreto.
- Quando il datore di lavoro sia fallito e il lavoratore non ottenga né reintegra né pagamento delle retribuzioni perse, l’indennità di disoccupazione percepita nel periodo considerato non è qualificabile come indebito da ripetere.
- La valutazione dell’indebito previdenziale va compiuta tenendo conto della situazione effettiva del lavoratore e non soltanto della ricostruzione formale del rapporto di lavoro operata dalla sentenza di annullamento del licenziamento.
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