Cassazione Civile, Ordinanza n. 27406/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
A seguito di un verbale della Polizia stradale, veniva contestata alla ricorrente la circolazione con autovettura estera non sottoposta a revisione, con applicazione del fermo amministrativo del veicolo. L'opposizione davanti al Giudice di Pace era stata dichiarata inammissibile per difetto di procura; in appello il Tribunale aveva confermato l'inammissibilità, ma con diversa motivazione, ritenendo che la ricorrente avesse pagato la sanzione in misura ridotta ex art. 202 cod. strada e che ciò avesse comportato rinuncia alla tutela giurisdizionale. Col ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto, con il primo motivo, che il pagamento di euro 318 non era stato effettuato come pagamento della sanzione ridotta ma come cauzione per ottenere la restituzione del veicolo, come risultava dal verbale di restituzione del 19/08/2011; con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame dell'illegittimità del verbale di accertamento e del verbale di fermo amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, perché il Tribunale non aveva esaminato il dato decisivo emergente dal verbale di restituzione del veicolo, nel quale la somma versata era qualificata espressamente come cauzione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva esaminato il merito dell'opposizione ma l'aveva ritenuta preclusa per intervenuto pagamento in misura ridotta. La sentenza del Tribunale di Bari è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda esaminando le risultanze del verbale di restituzione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 80, comma 14, cod. strada
norma richiamata come base della contestazione per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione
art. 207, terzo comma, cod. strada
il fermo amministrativo del veicolo è disposto in mancanza del versamento della cauzione prevista dalla norma
il pagamento in misura ridotta, se effettivamente eseguito, è stato ritenuto dal giudice di merito idoneo a precludere l'opposizione; la Corte censura però l'accertamento in fatto su cui tale conclusione si fondava
richiamato dalla ricorrente nella formulazione del motivo, ma il rilievo decisivo attiene in realtà all'omesso esame del fatto relativo alla causale del versamento
Massime di principio
- Quando la decisione di inammissibilità o preclusione dell'opposizione dipende dalla qualificazione di un pagamento, il giudice deve esaminare specificamente gli atti dai quali risulti la causale del versamento, senza sostituire a tali risultanze una ricostruzione meramente presuntiva.
- Il motivo di ricorso che denuncia la mancata considerazione di un fatto decisivo è fondato se il giudice di merito ha omesso di valutare un documento idoneo a mutare l'esito della controversia, specie quando il documento contraddice l'assunto posto a base della decisione.
- Un motivo di cassazione non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se deduce possibili vizi del provvedimento originario oggetto di opposizione.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la qualificazione del versamento effettuato dall'interessato può essere decisiva ai fini della proponibilità dell'impugnazione: pagamento della sanzione in misura ridotta e versamento della cauzione per ottenere la restituzione del bene non sono equivalenti e non possono essere confusi senza adeguata motivazione.
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