Cassazione Penale, Ordinanza n. 31175/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva quattro motivi di ricorso avverso la decisione di merito. Con il primo lamentava la revoca dei testimoni già ammessi, sostenendo che ciò avesse inciso sul diritto alla prova; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva esercitato correttamente il proprio potere, ritenendo superflue le ulteriori audizioni. Con il secondo motivo censurava la mancata audizione dei refertanti; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, evidenziando l'incensurabile ragione ostativa legata al giudizio peritale che, secondo la difesa, i refertanti avrebbero dovuto rendere, mancando peraltro la qualità richiesta. Con il terzo motivo deduceva una discrasia nell'indicazione temporale del fatto, ma la Corte ha osservato che si trattava di una questione di fatto non dedotta in appello. Con il quarto motivo contestava il trattamento sanzionatorio, ma la Corte lo ha qualificato come censura generica sul corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito.
Norme richiamate
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente di censurare la revoca di testimoni quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto superflue le ulteriori audizioni.
- La mancata audizione di soggetti indicati come testi è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha valorizzato una ragione ostativa coerente con l'oggetto della prova e con la qualità dei soggetti chiamati a deporre.
- Le questioni di fatto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se si risolvono in doglianze generiche contro l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito senza specifica denuncia di vizi logici o giuridici.
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