Cassazione Penale, Sentenza n. 21319/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'estradando ha impugnato la decisione di estradizione sostenendo: 1) violazione dell'art. 705 c.p.p., perché il mandato di arresto svizzero (art. 210 cpp svizzero) sarebbe finalizzato solo alla comparizione per interrogatorio e non costituirebbe un provvedimento definitivo di restrizione personale idoneo a fondare l'estradizione; inoltre è stato successivamente emesso un mandato di comparizione in stato di libertà (art. 201 cpp svizzero) che, secondo il ricorrente, implicherebbe la revoca del mandato di arresto; 2) vizi di motivazione della Corte di appello nel ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti (sequestro di persona, lesioni personali gravi e semplici, minaccia e coazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la Convenzione europea di estradizione (art. 1) comprende anche richieste fondate su mandati dell'autorità giudiziaria o del pubblico ministero, non necessariamente su misure definitive di carcerazione; b) l'authority italiana effettuava soltanto una sommaria delibazione degli elementi di accusa e la Corte di appello aveva adeguatamente esaminato la base indiziaria del mandato di arresto del 11/09/2024; c) non risultava revoca del mandato di arresto nonostante l'esistenza di una successiva convocazione in stato di libertà, e le comunicazioni sullo spostamento del ricorrente tra Svizzera e Italia non erano dirimenti. La sentenza impugnata, che aveva autorizzato l'estradizione alle autorità svizzere, è quindi confermata e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Convenzione europea di estradizione (13 dicembre 1957), art. 1
"le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni determinate dagli articoli seguenti, le persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente"
La Corte ha interpretato l'espressione "perseguite per un reato" in senso ampio, includendovi sia sentenze definitive sia provvedimenti esecutivi o mandati emessi dall'autorità giudiziaria o dal pubblico ministero; pertanto un mandato di arresto emesso dal PM svizzero può costituire titolo per l'estradizione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'estradizione in assenza di provvedimento definitivo di restrizione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché l'estradizione può fondarsi su un mandato dell'autorità giudiziaria/pubblico ministero alla stregua della Convenzione.
La Corte ha precisato che la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione prevista dall'ordinamento italiano è contemplata solo nei casi specifici indicati dall'art. 709 (ad es. se l'estradando deve essere giudicato o espiare pena in Italia), e non si applica alla richiesta avanzata dalle autorità svizzere nel caso di specie.
Art. 210 cod. proc. pen. svizzero
Norma svizzera che autorizza l'emissione del mandato di arresto: la Corte ha ritenuto che tale mandato, emesso dal Pubblico Ministero del Cantone del Giura, costituisce titolo perseguibile ai fini dell'estradizione.
Art. 201 cod. proc. pen. svizzero
Prevede la comparizione in stato di libertà; il ricorrente ha sostenuto che tale atto avrebbe implicitamente revocato il precedente mandato di arresto, ma la Corte ha ritenuto che non risultava una revoca formale e che la comparazione in stato di libertà è compatibile con la persistenza della domanda di estradizione.
Codice penale svizzero, artt. 183 comma 1, 122, 123 comma 1, 180, 181
Articoli che definiscono i reati contestati in Svizzera (sequestro di persona, lesioni personali gravi e semplici, minaccia e coazione); la Corte ha preso in considerazione l'ordine di arresto emesso per tali ipotesi di reato come base indiziaria per l'estradizione.
Massime di principio
- La richiesta di estradizione può fondarsi su un mandato emesso dall'autorità giudiziaria o dal pubblico ministero dello Stato richiedente; non è sempre necessaria una sentenza definitiva o una misura di carcerazione già eseguita.
- L'autorità italiana effettua una valutazione sommaria (delibazione) degli elementi indiziari: non è un giudizio di merito approfondito, ma la presenza di un mandato motivato dal pubblico ministero dello Stato richiedente può essere sufficiente a concedere l'estradizione.
- La mera emissione di una successiva convocazione in stato di libertà nello Stato richiedente non equivale automaticamente alla revoca del mandato di arresto; per escludere l'esecutività del titolo estradizionale è necessaria prova della revoca o dell'abbandono formale della domanda di estradizione.
- La sospensione dell'esecuzione dell'estradizione ai sensi dell'ordinamento italiano è prevista in casi limitati (art. 709 c.p.p.), ad esempio se l'estradando deve essere giudicato o espiare pena in Italia; non è strumento per accomodare richieste del richiedente di sospendere l'esecuzione in vista di audizioni in loco.
- Se il ricorrente non è effettivamente presente nel territorio dello Stato richiesto per la consegna, la giurisprudenza italiana può richiedere la pronuncia di non luogo a provvedere; tuttavia, informazioni contraddittorie o non definitive sulla presenza/non presenza non impediscono automaticamente la valutazione di merito sulla domanda di estradizione.
- In casi simili conviene verificare puntualmente: a) l'esistenza e la portata formale del mandato di arresto nello Stato richiedente; b) eventuali revoche o ritiro formale della domanda di estradizione; c) se il procedimento rientra nelle ipotesi di sospensione previste dall'ordinamento italiano; d) la sussistenza di gravi indizi secondo la valutazione sommaria richiesta alla giurisdizione che decide sull'estradizione.
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