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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07696/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia origina da un conflitto tra confinanti su un viottolo comune creato in occasione di una donazione con contestuale divisione di beni immobili e sui successivi trasferimenti dei fondi limitrofi. La proprietaria di uno dei fondi sosteneva che i convenuti, titolari di un'opificio conserviero insediato su un fondo derivato da successive vicende traslative, avessero utilizzato illegittimamente il viottolo comune per l'accesso di automezzi pesanti diretti all'impianto, imponendo di fatto una servitù di passaggio non prevista, e occupando anche una porzione di area di sua proprietà per le manovre di ingresso, con ulteriori danni al fabbricato. La Corte d'appello aveva accolto tali domande e la Cassazione, con ordinanza n. 1710/2024, aveva rigettato il ricorso dei convenuti. Con il ricorso per revocazione gli stessi hanno dedotto, in via principale, l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse trascurato atti pubblici e documenti che avrebbero dimostrato l'estensione della comunione del viale anche alla particella su cui era stato edificato l'opificio, nonché una servitù di scarico/carico/pesa costituita con atto del 1980 e la conseguente esistenza di un diritto di passaggio, anche coattivo, per l'accesso al fondo. In via subordinata, hanno invocato l'usucapione, assumendo che la prova documentale dell'attività imprenditoriale sin dal 1973 e l'atto del 1980 avrebbero consentito di ritenere maturato il termine utile, comunque decennale o ventennale, per l'acquisto del diritto di passaggio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero errore revocatorio, perché investivano questioni controverse, valutazioni di documenti e profili di diritto già esaminati nella precedente ordinanza di legittimità; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in favore dei controricorrenti, ha applicato l'art. 96 c.p.c. con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva, risultante dagli atti, decisiva e non attinente a punti controversi o a valutazioni di diritto o di prova.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio è stata resa secondo la procedura camerale con proposta del consigliere delegato e facoltà delle parti di chiedere la decisione.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione è stata assunta in conformità alla proposta ex art. 380-bis, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste per la soccombenza nel giudizio definito in tale forma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio nel giudizio di cassazione presuppone una falsa percezione immediatamente desumibile dagli atti interni al giudizio, non una diversa lettura del materiale probatorio o la contestazione dell'interpretazione giuridica data alla vicenda.
  • Non è configurabile revocazione quando la censura investe fatti già controversi e specificamente valutati dalla Corte, anche se il ricorrente sostiene che siano stati trascurati documenti o atti pubblici.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione delle prove o la soluzione di questioni di diritto già decise nel giudizio di legittimità.
  • Ai fini dell'errore revocatorio, il fatto asseritamente omesso o male percepito deve essere decisivo: se, anche correttamente percepito, la decisione non sarebbe necessariamente cambiata, il rimedio è inammissibile.
  • Nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono trovare applicazione le misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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