Cassazione Penale, Ordinanza n. 06894/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello proponeva due censure: primo, la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. per il mancato rinvio dell'udienza di appello a causa dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria; secondo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, in caso di rito cartolare, non opera il rinvio per astensione del difensore. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione sulle attenuanti è sufficiente se il giudice richiama gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; per pene inferiori alla media edittale è sufficiente una motivazione sintetica, come il riferimento a pena congrua o equa.
Norme richiamate
La disposizione sul rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore non è applicabile, secondo la Corte, nel rito cartolare.
Massime di principio
- Nel rito cartolare l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non impone il rinvio dell'udienza di appello.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevi l'assenza di elementi positivi per escludere le attenuanti generiche.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, può essere sorretta da una motivazione sintetica, purché non apparente.
- In sede di legittimità, censure meramente assertive sulla misura della pena o sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate se non confrontano adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata.
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