Cassazione Civile, Ordinanza n. 32136/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non esamina il merito del ricorso perché prende atto della rinuncia depositata dalla ricorrente, sottoscritta anche dalla controparte costituita con adesione incondizionata alla rinuncia e alla regolazione delle spese. Il ricorso viene quindi dichiarato estinto e la Corte dispone nulla per le spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di una somma qualificata come indennità erogata sotto forma di buono pasto, ritenuta dovuta in base all'accordo sindacale del 16/7/2009. In primo grado la società era stata condannata a corrispondere al lavoratore la minor somma di euro 5.397,36. La Corte d'appello di Roma aveva respinto l'appello proposto dalla società contro tale decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione incondizionata della controparte anche sulle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia depositata determina l'estinzione del giudizio quando è validamente effettuata e accettata dalla controparte costituita
non espressamente citato nel testo, ma la decisione sulle spese resta regolata nel contesto dell'estinzione del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente depositata dal ricorrente determina l'estinzione del processo, senza necessità di una pronuncia sul merito delle censure.
- L'estinzione per rinuncia presuppone la sottoscrizione o l'adesione della controparte costituita quando la rinuncia incide anche sulla regolazione delle spese; in tal caso la Corte prende atto dell'accordo processuale e dichiara l'estinzione.
- Quando il ricorso per cassazione si estingue per rinuncia, la Corte può disporre nulla per le spese se così risulta dalla regolazione concordata o comunque non residuano questioni da decidere.
- La rinuncia al ricorso preclude l'esame dei motivi di impugnazione e arresta il controllo di legittimità sulla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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