Cassazione Penale, Sentenza n. 13714/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello dell'imputato contro la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna (condanna a 4 anni e 2 mesi per rapina e lesioni) era stato dichiarato inammissibile perché proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare con contestuale dichiarazione o elezione di domicilio, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, in quanto l'imputato era stato ritenuto giudicato in assenza (richieste le formalità di cui all'art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p.). Il ricorrente ha contestato che in realtà il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato su richiesta del difensore munito di procura speciale (procuratore speciale), il che costituisce "presenza" dell'imputato ex lege e rende superflue le formalità previste per l'impugnazione da parte di chi è stato giudicato in assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la richiesta del rito abbreviato effettuata dal procuratore speciale equivale a una presenza ex lege dell'imputato, con la conseguenza che le garanzie di conoscenza del procedimento e della sentenza sono assicurate. Pertanto l'ordinanza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza del mandato specifico, è stata annullata senza rinvio e gli atti sono rimessi alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo del giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e 1-quater)
Le formalità previste per l'impugnazione quando l'imputato è stato giudicato in assenza (mandato ad impugnare, dichiarazione o elezione di domicilio) non si applicano se l'imputato è da ritenersi presente ex lege per aver avuto il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale.
art. 420 cod. proc. pen. (comma 2-ter)
La norma è interpretata nel senso che il procuratore speciale che richiede il rito abbreviato fa ritenere l'imputato "presente" in giudizio, perché la rappresentanza garantisce la piena conoscenza del procedimento e della sentenza.
art. 585 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
La previsione che aumenta i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica quando il giudizio si è concluso con rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale; si conferma il carattere di presenza ex lege in tali ipotesi.
artt. 156 e 157-ter cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ricorso e funzionali alla disciplina dei poteri di rappresentanza e dei mandati speciali; la Corte interpreta che un mandato speciale per chiedere il rito abbreviato implica anche la possibilità di proseguire con gli atti necessari (compresa l'impugnazione) collegati all'esito del procedimento.
Massime di principio
- La richiesta del rito abbreviato tramite procuratore speciale costituisce "presenza" dell'imputato ex lege: le formalità previste per l'impugnazione degli assenti (mandato ad impugnare e elezione di domicilio) non si applicano.
- Se il difensore ha esercitato il potere di rappresentanza con procura speciale per chiedere il rito abbreviato, va considerato che è in contatto col cliente e può rappresentarne adeguatamente la volontà di impugnare; quindi non è richiesta una nuova procura specifica in limine impugnationis.
- Le norme volte a limitare impugnazioni intempestive o non informate (es. art. 581 c.p.p.) perseguono la tutela di una scelta personale e consapevole dell'imputato, ma tale esigenza decade quando la rappresentanza speciale assicura la conoscenza dell'atto e del giudizio.
- In casi simili è importante produrre e registrare in atti la procura speciale e l'atto di richiesta del rito abbreviato per evitare che la corte territoriale ritenga erroneamente l'imputato assente.
- Se una corte d'appello dichiara inammissibile un appello sulla base di un'errata qualificazione dell'assenza, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rimettere gli atti alla corte territoriale per il proseguimento del giudizio.
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