Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32300/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il testo disponibile non specifica il contenuto concreto dei motivi di ricorso né la fattispecie criminosa oggetto dell'accordo. La Corte ha rilevato che le censure erano indeducibili perché non riconducibili ai soli motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena: attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure non deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata emessa ai sensi della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    In caso di sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi specifici riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata pronunciata senza formalità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per motivi specifici riconducibili all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Le censure diverse da quelle tassativamente consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono indeducibili e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.